Più libera la somministrazione di manodopera

Pubblicato il 24 marzo 2012 Più semplice la disciplina della somministrazione di lavoro con il Decreto legislativo n. 24 del 2 marzo 2012, pubblicato nella “Gazzetta Ufficiale” n. 69 del 2012, che attua la direttiva Ue 2008/104.

L'obiettivo di facilitare l'utilizzo della somministrazione di manodopera viene inseguito eliminando, in alcuni casi, l'obbligo di indicare le cause, di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, per cui si ricorre a tale tipologia contrattuale.

Non è più necessario, pertanto, documentare la scelta quando si utilizzano:

a) soggetti disoccupati percettori dell'indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti normali o ridotti, da almeno sei mesi;

b) soggetti percettori di ammortizzatori sociali, anche in deroga, da almeno sei mesi;

c) lavoratori definiti svantaggiati o molto svantaggiati (regolamento Ce n. 8000/2008).

La somministrazione è libera anche in tutti i casi individuati dai contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali stipulati dalle parti sociali.

Il Decreto legislativo n. 24 apporta modifiche al sistema sanzionatorio, inasprendolo: viene punito con la pena alternativa dell'arresto non superiore ad un anno e dell'ammenda da euro 2.500 a euro 6.000, chi esige o comunque percepisce compensi da parte del lavoratore in cambio di un'assunzione presso un utilizzatore ovvero per l'ipotesi di stipulazione di un contratto di lavoro o avvio di un rapporto di lavoro con l'utilizzatore dopo una missione presso quest'ultimo. In aggiunta, si prevede anche la cancellazione dall'Albo.

PRONTUARIO LAVORO
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