Piani urbanistici particolareggiati, immobili agevolati anche senza convenzione

Pubblicato il 24 aprile 2015 A seguito dell’indirizzo interpretativo adottato dalla Corte di Cassazione, nel risolvere numerose controversie concernenti l’ambito applicativo del regime fiscale agevolato previsto per gli immobili ricompresi in aree soggette a piani urbanistici particolareggiati, l’Agenzia delle Entrate – con la risoluzione n. 41 del 23 aprile 2015 – considera superato il precedente contrario orientamento espresso nella circolare 9/E/2002 e nella circolare 11/E/2002, che subordinava il riconoscimento del regime di favore all’adozione dell’accordo prima dell’atto di cessione.

Pertanto ora, è specificato che il regime fiscale agevolato previsto dall’articolo 33, comma 3, della Legge 388/2000 è applicabile anche agli atti di acquisto di immobili ricompresi in aree soggette a piani di lottizzazione a iniziativa privata, essendo questi ultimi qualificabili come strumenti urbanistici di pianificazione di dettaglio equiparabili ai fini dell’edificabilità ai piani particolareggiati, indipendentemente dalla circostanza che non sia stata ancora stipulata la convenzione di lottizzazione al momento del trasferimento.

Dunque, l'imposta di registro all'1% è applicabile anche agli acquisti di immobili siti nelle suddette aree indipendentemente dal fatto che al momento del rogito sia stata stipulata o meno la convenzione di lottizzazione tra il comune e il costruttore.

Ritenendo, dunque, superate le istruzioni precedentemente fornite, l’Agenzia delle Entrate invita i propri uffici ad adeguarsi ai contenziosi in corso.
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