La stipula di un contratto di compartecipazione agraria per coltivazioni stagionali entro cinque anni dall’acquisto di terreni agricoli non comporta automaticamente la decadenza dall’agevolazione per la piccola proprietà contadina (PPC).
È quanto chiarito dall’Agenzia delle entrate con la risposta n. 74 del 10 marzo 2026, che analizza la compatibilità tra il vincolo quinquennale di conduzione diretta previsto dall’articolo 2, comma 4-bis, del Decreto legge n. 194 del 2009 e la stipula di un contratto di compartecipazione agraria disciplinato dall’articolo 56 della Legge n. 203 del 1982.
Secondo l’Amministrazione finanziaria, la decadenza dal beneficio fiscale si verifica soltanto se il contratto si traduce, nella sostanza, in una mera concessione del fondo a terzi, assimilabile a un affitto agrario.
L’interpello è stato presentato da una società agricola qualificata come imprenditore agricolo professionale (IAP) ai sensi dell’articolo 1 del decreto legislativo n. 99 del 2004.
La società intende:
L’istante chiede se tale operazione possa determinare la decadenza dall’agevolazione fiscale, considerato che la normativa richiede il mantenimento della coltivazione o conduzione diretta del fondo per cinque anni.
Il dubbio nasce dal fatto che la giurisprudenza della Corte di cassazione ha più volte affermato che la concessione del terreno a terzi, anche per periodi limitati o per coltivazioni stagionali, può integrare una cessazione della coltivazione diretta e comportare la perdita del beneficio fiscale.
Nella risposta n. 74/2026 l’Agenzia delle entrate precisa che il parere è limitato alla valutazione della possibile decadenza dall’agevolazione.
Richiamando anche l’orientamento espresso dal Ministero dell’Economia e delle Finanze con la risoluzione n. 4/DF del 2023, l’Amministrazione finanziaria evidenzia che la compartecipazione agraria per coltivazioni stagionali rappresenta una forma di gestione associata del fondo.
In tale modello contrattuale:
Per questo motivo, la stipula del contratto non comporta automaticamente la cessazione della conduzione diretta.
Tuttavia, l’Agenzia sottolinea che la compatibilità con l’agevolazione PPC dipende dal contenuto concreto del contratto. La compartecipazione deve rispettare tutti gli elementi tipici del rapporto associativo previsto dall’articolo 56 della Legge n. 203 del 1982.
Se invece il contratto si risolve nella mera concessione del fondo a terzi, con il proprietario che si limita a mettere a disposizione il terreno, il rapporto è assimilabile a un affitto agrario. In questa ipotesi si verifica la cessazione della conduzione diretta e, di conseguenza, la decadenza dall’agevolazione fiscale.
La risposta dell’Agenzia delle entrate introduce un chiarimento rilevante per gli operatori del settore agricolo.
In linea generale:
Tuttavia, per evitare contestazioni da parte dell’Amministrazione finanziaria, il contratto deve evidenziare chiaramente:
In presenza di tali elementi, la compartecipazione non interrompe la conduzione diretta del fondo. In caso contrario, qualora il rapporto integri una concessione in godimento del terreno, l’operazione comporta la revoca delle agevolazioni PPC con recupero delle imposte dovute.
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