Pluralità di imprese ma unico centro direzionale. Ok alla tutela reale dello Statuto dei lavoratori

Pubblicato il 18 agosto 2012 La Corte di cassazione, con la sentenza n. 14553 depositata il 17 agosto 2012, ha confermato la decisione con cui i giudici di appello avevano ritenuto illegittimo il licenziamento irrogato da una Srl, facente parte di un consorzio, nei confronti di un lavoratore dipendente, disponendo, conseguentemente, il reintegro di quest’ultimo nel posto di lavoro.

In particolare, i giudici di legittimità hanno ritenuto applicabile, al caso di specie, la tutela reale disposta dall’articolo 18 dello Statuto dei lavoratori, rilevando che tutti i dipendenti delle diverse società appartenenti al consorzio facevano,nella specie, capo a un'unica struttura organizzativa.

Secondo la Suprema corte, infatti, benché il collegamento economico tra imprese gestite da società di uno stesso gruppo non comporti, di per sé, il venir meno dell'autonomia delle singole società dotate di personalità giuridica distinta - alle quali, tra l’altro, fanno formalmente capo i singoli rapporti di lavoro -, tuttavia nell’ipotesi in cui venga accertato che il frazionamento sia solo formale e messo in atto in violazione della legge, è legittimo che venga fatto ricorso alla tutela prevista dallo Statuto dei diritti dei lavoratori.
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