Il trattamento fiscale delle plusvalenze derivanti da cripto-attività, in particolare quando i contribuenti optano per il regime del risparmio amministrato, solleva importanti questioni interpretative per gli operatori del settore. In questo contesto, assume crescente rilievo il ruolo degli intermediari non finanziari – come gli exchange – chiamati ad agire in qualità di sostituti d’imposta, assicurando la tracciabilità delle operazioni e la disponibilità di documentazione oggettiva da parte dei clienti.
Su questi temi è intervenuta l’Agenzia delle Entrate con la risposta n. 135 del 14 maggio 2025, fornendo chiarimenti rilevanti in merito all’applicazione della disciplina introdotta con la Legge di Bilancio 2023.
L’Agenzia adotta un’impostazione rigorosa, stabilendo che in assenza di documentazione adeguata le cripto-attività ricevute debbano essere valorizzate a costo zero, comportando l’integrale imposizione della plusvalenza in caso di cessione. Ciò implica che gli operatori devono dotarsi di procedure documentali solide, per garantire la conformità fiscale e prevenire contestazioni.
Un passo decisivo verso la regolamentazione fiscale delle cripto-attività è stato compiuto con la Legge n. 197 del 2022 (commi 126-147), che ha introdotto una disciplina organica per la tassazione delle plusvalenze e degli altri proventi derivanti da cripto-attività. Tra le principali novità, spicca l’istituzione di una nuova categoria di redditi diversi (art. 67, comma 1, lett. c-sexies del TUIR), soggetti all’imposta sostitutiva del 26%, e l’estensione del regime del risparmio amministrato e gestito anche agli operatori non finanziari, come le piattaforme di scambio.
Tali modifiche hanno reso necessario un maggiore livello di tracciabilità fiscale delle operazioni in cripto-attività, con un ruolo crescente attribuito agli intermediari – inclusi gli exchange – nella gestione degli adempimenti tributari. L’evoluzione normativa riflette l’esigenza di armonizzare il trattamento fiscale di questi strumenti con quello già previsto per le attività finanziarie tradizionali, rispondendo così alle trasformazioni del mercato digitale.
L’Agenzia delle Entrate esamina l’interpello presentato da una PMI innovativa, iscritta nel Registro Operatori Valute Virtuali tenuto presso l’Organismo Agenti e Mediatori (OAM). La Società, attiva nel settore delle criptoattività tramite una propria piattaforma di scambio, offre ai clienti una gamma di servizi quali exchange, staking e custodial wallet. In qualità di operatore rilevante, la Società intende consentire alla propria clientela, a partire dal 2025, la possibilità di optare per il regime del risparmio amministrato ai fini della tassazione delle plusvalenze e degli altri proventi derivanti dalle criptoattività.
In tale contesto, rivolge all’Amministrazione finanziaria una serie di quesiti operativi, chiedendo in particolare:
Nella risposta n. 135/2025, l’Agenzia delle Entrate fonda il proprio orientamento interpretativo sul quadro normativo introdotto dalla Legge di Bilancio 2023 (art. 1, commi 126-147, della Legge n. 197/2022), che ha delineato una disciplina organica per la tassazione delle cripto-attività, definendo in particolare le modalità di determinazione delle plusvalenze e i regimi opzionali applicabili. A sostegno della propria analisi, l’Agenzia richiama anche la Circolare n. 30/E del 27 ottobre 2023, che fornisce chiarimenti applicativi e istruzioni operative, consolidando così un impianto normativo volto a garantire certezza giuridica e coerenza fiscale in un settore caratterizzato da rapida evoluzione e crescente complessità.
Di seguito, verranno esaminati in dettaglio i quesiti formulati dalla PMI istante in merito al trattamento fiscale delle plusvalenze e degli altri proventi generati da cripto-attività, nell’ambito dell’opzione per il regime del risparmio amministrato.
Il primo quesito posto dalla PMI riguarda il trattamento fiscale da applicare quando un cliente trasferisce le proprie criptovalute verso un self-custodial wallet (cioè un portafoglio digitale autonomo) o verso un wallet detenuto presso un altro exchange, entrambi intestati al cliente stesso. Secondo la posizione iniziale della PMI, tali trasferimenti non dovrebbero essere considerati fiscalmente rilevanti, in quanto non comportano una cessione a terzi. Per dimostrare che i wallet di destinazione appartengono effettivamente al cliente, la società ritiene sufficiente acquisire una dichiarazione del cliente, firmata o rilasciata in audio-video conferenza.
L’Agenzia delle Entrate, tuttavia, adotta un’impostazione più restrittiva: conferma che questi trasferimenti non generano plusvalenze imponibili solo a condizione che il cliente sia in grado di fornire documentazione oggettiva e verificabile che dimostri la titolarità del wallet di destinazione. Non è sufficiente una semplice dichiarazione sostitutiva del cliente. In assenza di prove concrete, il trasferimento potrebbe essere equiparato a una cessione a titolo oneroso, con conseguente rilevanza fiscale.
Il secondo quesito riguarda gli effetti fiscali derivanti dalla revoca del regime del risparmio amministrato da parte del cliente, con conseguente passaggio al regime dichiarativo. La PMI ritiene che la revoca non comporti il realizzo di alcuna plusvalenza o minusvalenza e che il proprio obbligo di operare come sostituto d’imposta si estenda fino al 31 dicembre dell’anno in cui il cliente esercita la revoca.
Su questo punto, l’Agenzia delle Entrate conferma l’impostazione della società: fino alla fine dell’anno della revoca, l’intermediario deve continuare a gestire gli adempimenti fiscali come sostituto d’imposta. Inoltre, la società ha l’obbligo di comunicare al cliente i valori di carico delle cripto-attività detenute e le eventuali minusvalenze residue, indicando l’anno in cui queste si sono realizzate. Tali minusvalenze potranno essere utilizzate per compensare future plusvalenze, anche su altre cripto-attività, entro un limite di quattro periodi d’imposta successivi.
Il terzo quesito riguarda il trattamento fiscale dei depositi in criptovalute ricevuti dalla società da parte dei clienti, quando questi fondi provengono da altri wallet (self-custodial o presso altri exchange), intestati agli stessi clienti o a terzi. Secondo la PMI, in questi casi è sufficiente verificare il valore fiscale di carico delle criptovalute depositate e tale valore può essere attestato dal cliente tramite una dichiarazione scritta o video.
L’Agenzia delle Entrate, però, non condivide questa impostazione e precisa che non è ammessa alcuna autodichiarazione. Per determinare correttamente il costo fiscale, il cliente deve fornire documentazione oggettiva e verificabile, come ad esempio estratti conto bancari, attestazioni rilasciate da altri intermediari o altri documenti validi. In assenza di tale documentazione, il valore di carico viene considerato pari a zero, e ciò significa che, in caso di futura cessione, l’intero importo verrà tassato come plusvalenza.
Un altro quesito posto dalla PMI riguarda il criterio da adottare per determinare il costo di acquisto delle cripto-attività, necessario per il calcolo delle plusvalenze. La società istante ritiene corretto applicare il costo medio per ciascuna tipologia di criptovaluta, considerando gli acquisti effettuati nel tempo.
Su questo punto, l’Agenzia delle Entrate conferma tale impostazione, chiarendo che si deve utilizzare il valore medio ponderato per ogni categoria omogenea di cripto-attività, cioè per cripto-attività aventi la stessa denominazione. Questo principio è stato ribadito anche nella Circolare n. 30/E del 2023, dove si specifica che gli intermediari devono determinare il costo o valore di acquisto in modo analogo a quanto previsto per gli strumenti finanziari tradizionali dalla Circolare n. 165/1998.
In particolare, quando cripto-attività della stessa specie e con le medesime caratteristiche sono state acquistate in momenti differenti e a prezzi diversi, il costo da considerare ai fini fiscali sarà quello medio ponderato, calcolato sull’intero ammontare detenuto. Questo metodo consente una gestione più ordinata e coerente delle posizioni in portafoglio, semplificando le operazioni di calcolo delle plusvalenze e garantendo uniformità di trattamento fiscale.
Un ultimo aspetto chiarito dall’Agenzia delle Entrate nella risposta n. 135/2025 riguarda i trasferimenti di cripto-attività per successione o donazione. In assenza di un’espressa posizione da parte della PMI istante, l’Agenzia precisa comunque i criteri da seguire in questi casi.
In particolare, in caso di successione, il valore di carico delle cripto-attività deve essere determinato sulla base del valore dichiarato o accertato ai fini dell’imposta di successione. Nel caso invece di donazione, il beneficiario subentra nel costo originario sostenuto dal donante. In entrambi i casi, resta ferma la necessità di disporre di documentazione idonea a dimostrare il valore attribuito, non essendo ammesse autodichiarazioni del contribuente. Questi criteri mirano a garantire coerenza con le regole fiscali già previste per altri strumenti patrimoniali e ad assicurare una corretta determinazione delle future plusvalenze imponibili.
A seguire una Tabella riassuntiva che sintetizza in modo chiaro i principi chiave espressi dall’Agenzia delle Entrate in merito al trattamento fiscale delle plusvalenze da cripto-attività.
Aspetto | Principio espresso dall’Agenzia delle Entrate |
---|---|
Documentazione dei trasferimenti | È necessaria documentazione oggettiva per dimostrare la titolarità dei wallet o il valore di carico. Le dichiarazioni sostitutive non sono ammesse. |
Revoca del regime amministrato | L’intermediario mantiene gli obblighi di sostituto d’imposta fino al 31 dicembre dell’anno di revoca. |
Gestione delle minusvalenze | Le minusvalenze residue possono essere compensate con plusvalenze future, entro quattro periodi d’imposta successivi. |
Determinazione del costo di acquisto | Si utilizza il valore medio ponderato per ciascuna categoria omogenea di cripto-attività. |
Successione e donazione | In caso di successione, si assume come valore di carico quello dichiarato o accertato ai fini dell’imposta di successione. In caso di donazione, si eredita il costo originario del donante. |
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