PNRR: digitalizzazione delle agenzie di viaggio con bonus

Pubblicato il 08 novembre 2021

E’ giunto in Gazzetta Ufficiale (n. 265 del 6 novembre 2021) il provvedimento approvato in sede di Consiglio dei Ministri in data 27 ottobre 2021: si tratta del Decreto-legge n. 152 del 6 novembre 2021 ed in vigore dal 7/11. Esso reca le Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

Tra le misure contenute nell’atto, all’art. 4 è presente un’agevolazione a favore delle agenzie di viaggio e dei tour operator che effettuano investimenti nello sviluppo del digitale.

PNRR: bonus per digitalizzazione di agenzie di viaggio e tour operator

Per l’attuazione della Misura M1C3, investimento 4.2.2, del PNRR, alle agenzie di viaggi e ai tour operator è riconosciuto un credito d'imposta, nella misura del 50 per cento dei costi sostenuti, a decorrere dal 7 novembre 2021 e fino al 31 dicembre 2024, per investimenti e attività di sviluppo digitale come previste dall'articolo 9, commi 2 e 2-bis, del DL n. 83/2014.

I beneficiari sono individuati nelle agenzie di viaggi e tour operator con codice ATECO 79.1, 79.11, 79.12.

Per l’anno 2022, il limite di spesa complessivo è di 18 milioni di euro; l’importo massimo consentito è di 25.000 euro.

L’incentivo spetta nel rispetto della normativa sugli aiuti di Stato (regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013) e delle deroghe previste per il periodo di applicazione del Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza COVID-19, di cui alla comunicazione C(2020) 1863 della Commissione europea del 19 marzo 2020.

Spese agevolabili

Il richiamato art. 9, commi 2 e 2-bis, Dl n. 83/2014, prevede che le spese agevolate debbono riguardare:

Da escludere i costi relativi alla intermediazione commerciale.

Utilizzo del credito d’imposta

Il decreto-legge specifica che l’agevolazione è fruibile solamente in compensazione – tramite modello F24 da presentare utilizzando i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate - a decorrere dall’anno successivo a quello in cui gli interventi sono stati realizzati, senza applicazione dei limiti alle compensazioni di cui all’art. 34, comma 1 della L. n. 388/2000 e di cui all’art. 1, comma 53 della L. n. 244/2007.

Il beneficio non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini IRAP; altresì, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del TUIR.

Possibile cedere il credito d’imposta

Si prevede che il bonus possa essere ceduto, in tutto o in parte, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, comprese le banche e gli altri intermediari finanziari.

Un apposito decreto del ministero del Turismo e dell'Economia fornirà le istruzioni per le modalità attuative dell’agevolazione.

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