Pochi clienti? Lavoratore autonomo senza standards

Pubblicato il 21 ottobre 2011 E' stata ribaltata dai giudici di Cassazione – sentenza n. 21856 depositata il 20 ottobre 2011 – la decisione con cui le Commissioni tributarie, provinciale e regionale, avevano confermato la legittimità di un accertamento Iva, Irpef e Irap, notificato ad un lavoratore autonomo sulla base degli standards dettati dagli studi di settore della categoria.

Il contribuente si era difeso sostenendo di non poter essere ritenuto soggetto agli studi in considerazione della circostanza, dallo stesso comprovata, che aveva pochi clienti ai quali, tra l'altro, aveva fatturato tutte le prestazioni da lui eseguite.

La Suprema Corte ha ritenuto di aderire alle doglianze del ricorrente ricordando come spetti al contribuente, in sede di contraddittorio, “l'onere di provare, senza limitazione alcuna di mezzi e di contenuto, la sussistenza di condizioni che giustificano l'esclusione dell'impresa dall'area dei soggetti cui possono essere applicati gli standard o la specifica realtà dell'attività economica nel periodo di tempo in esame”.

D'altro canto – continuano i giudici di legittimità – la motivazione dell'atto di accertamento “non può esaurirsi nel rilievo dello scostamento, ma deve essere integrata con la dimostrazione dell'applicabilità in concreto dello standard prescelto e con le ragioni per le quali sono state disattese le contestazioni sollevate dal contribuente”.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Fondo di Tesoreria INPS, nuovo modello SC34: cosa cambia e come si compila

17/02/2026

Credito d’imposta ZES Unica 2026: approvato il modello per il contributo aggiuntivo

17/02/2026

Intelligenza Artificiale: le linee guida degli avvocati di Roma

17/02/2026

Incentivi Ebitemp: plafond, destinatari e tipologie

17/02/2026

Decreto flussi: ripartizione delle quote per lavoro subordinato non stagionale

17/02/2026

Consulenti del Lavoro: esami di Stato solo con praticantato presso iscritti all’Ordine

17/02/2026

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy