Polizze avvocati Nuove condizioni in Gazzetta

Pubblicato il 12 ottobre 2016

Sono state pubblicate, per divenire operative tra un anno, le nuove condizioni essenziali e i massimali minimi delle polizze assicurative a copertura della responsabilità civile e degli infortuni derivanti dall'esercizio della professione di avvocato.

Le condizioni e i massimali sono contenuti nel Decreto del ministero della Giustizia del 22 settembre 2016, in Gazzetta Ufficiale n. 238 dell’11 ottobre 2016.

Copertura RC avvocati

In base alle nuove norme, la copertura della responsabilità civile dell'avvocato dovrà coprire tutti i danni - patrimoniale, non patrimoniale, indiretto, permanente, temporaneo, futuro - colposamente causati a terzi nello svolgimento dell’attività professionale.

Dovrà essere coperta anche la colpa grave del legale e la responsabilità per i pregiudizi causati, oltre ai clienti, anche a terzi, esclusi i collaboratori ed i familiari dell'assicurato, nonché la responsabilità civile derivante da fatti colposi o dolosi di collaboratori, praticanti, dipendenti, sostituti processuali.

Rischio assicurato

Il “rischio assicurato” è quello inerente all’attività professionale che – viene specificato – ricomprende:

Da includere nella polizza anche la previsione di una retroattività illimitata e un’ultrattività almeno decennale per gli avvocati che cessano l’attività nel periodo di vigenza dell’assicurazione.

A seguire, il provvedimento indica i massimali della copertura assicurativa minima, fissati secondo specifici criteri.

In particolare, si segnala la suddivisione in 6 categorie di fasce di rischio (dalla A alla F), suddivise a seconda che l’attività sia svolta in forma individuale o collettiva (studio associato, società tra professionisti) e in base al fatturato riferito all'ultimo esercizio.

Il Decreto del 22 settembre entrerà in vigore l’11 ottobre 2017, decorso, ossia, un anno dalla relativa pubblicazione in Gazzetta.

Entro tale data, le eventuali polizze stipulate in epoca antecedente dovranno essere adeguate alle nuove disposizioni.

Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Somministrazione di lavoro: quando non si applica il limite dei ventiquattro mesi

20/03/2026

Risoluzione e fallimento: le Sezioni Unite su concorso e opponibilità

20/03/2026

Credito d’imposta mediazione: domande entro il 31 marzo 2026

20/03/2026

Uniemens, malattia: nuove istruzioni INPS e periodo transitorio

20/03/2026

CNDCEC: aggiornati i modelli di relazione del collegio sindacale per i bilanci 2025

20/03/2026

Filiere agroalimentari e fatturazione elettronica: obbligo del codice CUN

20/03/2026

Ai sensi dell'individuazione delle modalitĂ  semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy