A partire dal 1° gennaio 2026 è entrato in vigore l’obbligo di integrazione tra il processo di registrazione dei corrispettivi e quello di pagamento elettronico, mediante collegamento logico tra gli strumenti di pagamento elettronico (POS) e gli strumenti di certificazione dei corrispettivi (registratori telematici o server RT).
La misura è stata introdotta dall’articolo 1, commi da 74 a 77, della Legge 30 dicembre 2024, n. 207 (Legge di Bilancio 2025) ed è stata attuata con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 424470 del 31 ottobre 2025, che ne disciplina le modalità operative e le tempistiche di applicazione.
L’intervento normativo si inserisce nel più ampio disegno di rafforzamento dei controlli anti-evasione, consentendo all’Amministrazione finanziaria di verificare la coerenza tra corrispettivi certificati e incassi elettronici effettivamente percepiti.
La Legge di Bilancio 2025 ha modificato in modo sostanziale il comma 3 dell’articolo 2 del Decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, stabilendo che ogni strumento di pagamento elettronico – POS fisico, software di incasso o applicazione di pagamento – deve essere collegato in modo diretto o logico allo strumento di certificazione fiscale utilizzato dall’esercente.
La finalità principale della riforma è:
Il legislatore ha inoltre previsto che il collegamento sia di tipo logico e non fisico, al fine di ridurre costi e complessità tecniche per gli operatori economici.
L’obbligo di collegamento riguarda esclusivamente i commercianti al minuto e i soggetti assimilati, individuati dall’articolo 22 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, tra cui, a titolo esemplificativo:
Restano invece esclusi dall’obbligo:
Il collegamento tra strumenti di pagamento elettronico e strumenti di certificazione dei corrispettivi deve essere effettuato esclusivamente tramite i servizi web messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate all’interno dell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi”.
|
NOTA BENE:
|
L’esercente, o un soggetto delegato, deve:
L’accesso è consentito mediante SPID, CIE, CNS o credenziali dell’Agenzia delle Entrate, oppure tramite un soggetto delegato abilitato ai sensi del provvedimento n. 375356 del 2 ottobre 2024.
Per i contribuenti che utilizzano la procedura web dell’Agenzia delle Entrate per la memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi, il collegamento potrà essere effettuato direttamente all’interno della stessa piattaforma, senza l’utilizzo di un registratore fisico.
Le scadenze variano in funzione della data di disponibilità del POS e dell’esistenza di un contratto di convenzionamento con un prestatore di servizi di pagamento.
POS già attivi nel mese di gennaio 2026
Per gli strumenti di pagamento elettronico già attivi al 1° gennaio 2026 o attivati entro il 31 gennaio 2026, il collegamento deve essere effettuato entro 45 giorni dalla data di messa a disposizione del servizio web “Gestisci Collegamenti”.
L’Agenzia delle Entrate ha comunicato che le nuove funzionalità saranno rese disponibili nei primi giorni di marzo 2026, con avviso pubblicato sul sito istituzionale.
Nuovi POS
Per gli strumenti di pagamento elettronico attivati dal 1° febbraio 2026, il collegamento deve essere effettuato:
Il sabato è considerato giorno non lavorativo.
Dal 2026 diventa centrale la corretta indicazione della modalità di pagamento al momento della registrazione dell’operazione, ai sensi dell’articolo 6 del D.P.R. n. 633/1972.
Sul documento commerciale devono essere indicati:
L’Agenzia delle Entrate effettuerà controlli incrociati mensili tra:
L’inadempimento degli obblighi introdotti comporta l’applicazione di specifiche sanzioni.
Ai sensi dell’articolo 11, comma 2-quinquies, del Decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, la mancata memorizzazione o trasmissione dei dati dei pagamenti elettronici comporta una sanzione amministrativa di 100 euro per ciascuna trasmissione omessa o errata, anche in presenza di tributo regolarmente versato.
Ogni giorno di violazione costituisce un’infrazione autonoma.
L’omessa associazione tra strumenti di pagamento elettronico e strumenti di certificazione dei corrispettivi comporta una sanzione amministrativa da 1.000 a 4.000 euro, ai sensi dei commi 6 e 9 dell’articolo 36 del Decreto legislativo n. 173/2024.
In caso di violazioni reiterate o gravi, trovano applicazione le sanzioni accessorie previste dall’articolo 12, comma 2, del Decreto legislativo n. 471/1997, inclusa la sospensione della licenza o dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività.
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".