È stato pubblicato il 31 ottobre 2025 il provvedimento n. 424470 dell’Agenzia delle Entrate, con cui vengono definite le modalità operative per l’attuazione dell’integrazione tra il processo di registrazione dei corrispettivi e quello relativo al pagamento elettronico, come previsto dall’articolo 1, commi da 74 a 77, della Legge 30 dicembre 2024, n. 207 (Legge di Bilancio 2025).
La misura, che entrerà in vigore a partire dal 1° gennaio 2026, impone agli esercenti attività di vendita al dettaglio e assimilate di garantire che gli strumenti di pagamento elettronico siano collegati agli strumenti di certificazione dei corrispettivi (registratori telematici o server RT).
L’obiettivo è assicurare la tracciabilità completa dei flussi di incasso e una trasmissione telematica automatizzata dei dati, nel rispetto delle regole in materia di protezione dei dati personali.
Il provvedimento n. 424470/2025 dà piena attuazione a quanto disposto dalla Legge di Bilancio 2025, che ha modificato in modo sostanziale il quadro normativo in materia di certificazione dei corrispettivi.
Con tale intervento normativo, il legislatore ha riscritto il comma 3 dell’articolo 2 del Decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, introducendo l’obbligo di integrazione e interazione completa tra il processo di registrazione dei corrispettivi e quello relativo ai pagamenti elettronici.
In base alla nuova formulazione, lo strumento di accettazione della moneta elettronica – sia esso un POS fisico, un software di incasso digitale o un’applicazione di pagamento – deve essere collegato in modo diretto o logico con lo strumento di certificazione fiscale (registratore telematico o server RT), attraverso il quale vengono memorizzati e trasmessi telematicamente i dati dei corrispettivi all’Agenzia delle Entrate.
La finalità principale della modifica è quella di rafforzare la tracciabilità dei flussi finanziari e contrastare i fenomeni di evasione legati alla mancata emissione dello scontrino telematico nonostante l’incasso elettronico del corrispettivo.
Grazie alla piena interoperabilità tra i due sistemi, ogni pagamento elettronico potrà essere automaticamente associato al relativo documento commerciale, consentendo una rilevazione puntuale e un controllo incrociato tra i dati trasmessi dagli esercenti e quelli comunicati dagli operatori finanziari.
La Legge di Bilancio 2025, inoltre, ha perseguito l’obiettivo di semplificare gli adempimenti a carico degli operatori economici, riducendo costi e tempi di adeguamento mediante l’adozione di un collegamento di tipo logico anziché fisico, garantendo al contempo la piena operatività della misura a partire dal 1° gennaio 2026.
Il collegamento tra i dispositivi di pagamento elettronico (POS fisici, software di incasso o applicazioni di pagamento) e gli strumenti di certificazione dei corrispettivi (registratori telematici o server RT) dovrà essere effettuato esclusivamente tramite le funzionalità web disponibili nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” dell’Agenzia delle Entrate.
Gli esercenti, o i soggetti da essi delegati, dovranno accedere al servizio “Gestisci Collegamenti”, disponibile nella sezione “Corrispettivi”, e procedere alla registrazione dei propri dispositivi.
L’operazione consiste nell’associare il dato identificativo univoco di ciascuno strumento di pagamento elettronico utilizzato con quello del registratore telematico o del server RT precedentemente censito e attivato.
Nel corso della procedura sarà inoltre richiesto di indicare l’indirizzo dell’unità locale presso la quale i dispositivi vengono utilizzati, al fine di garantire la tracciabilità delle operazioni e facilitare le attività di controllo da parte dell’Amministrazione finanziaria.
L’accesso al servizio potrà avvenire:
Per i contribuenti che effettuano la memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi utilizzando la procedura web dell’Agenzia delle Entrate (ai sensi dei provvedimenti n. 182017 del 28 ottobre 2016 e n. 99297 del 18 aprile 2019), il collegamento potrà essere realizzato direttamente all’interno della stessa piattaforma, senza la necessità di utilizzare un registratore fisico.
Il collegamento dovrà essere effettuato una sola volta e ripetuto solo in caso di variazioni, quali:
In tali circostanze, l’esercente dovrà procedere all’aggiornamento dei dati registrati nella piattaforma “Gestisci Collegamenti”, assicurando così la costante coerenza e aggiornamento delle informazioni presenti nel sistema.
Il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 424470 del 31 ottobre 2025 stabilisce i termini e le modalità temporali per l’effettuazione del collegamento tra i dispositivi di pagamento elettronico e gli strumenti di certificazione dei corrispettivi.
Fase di avvio: POS già attivi nel mese di gennaio 2026
Per gli strumenti di pagamento elettronico già disponibili e attivi nel mese di gennaio 2026, ossia quelli per i quali risulta in vigore un contratto di convenzionamento con un prestatore di servizi di pagamento (PSP), il collegamento dovrà essere effettuato entro quarantacinque (45) giorni a partire dalla data di messa a disposizione del servizio web “Gestisci Collegamenti” nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi”.
La data di rilascio del servizio sarà resa nota con un apposito avviso pubblicato sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate.
Fase a regime: nuovi strumenti di pagamento o modifiche
Per gli strumenti di pagamento elettronico attivati successivamente al 31 gennaio 2026, il collegamento dovrà essere effettuato a partire dal sesto giorno del secondo mese successivo alla data di effettiva disponibilità dello strumento di pagamento elettronico ed entro l’ultimo giorno lavorativo dello stesso mese.
Ai fini dell’applicazione del termine, il sabato è considerato giorno non lavorativo.
Non saranno tuttavia considerate tardive le operazioni di collegamento effettuate entro l’ultimo giorno del mese.
Le stesse scadenze si applicano anche nei casi in cui venga modificato un collegamento già esistente, ad esempio per la sostituzione del POS o per l’associazione del medesimo a un diverso registratore telematico o server RT.
Aggiornamenti successivi e casi particolari
Gli esercenti sono tenuti ad aggiornare i collegamenti anche in caso di:
In tali ipotesi, l’aggiornamento dovrà essere effettuato nel rispetto dei medesimi termini previsti per le nuove attivazioni (cioè dal sesto giorno del secondo mese successivo alla variazione ed entro l’ultimo giorno lavorativo del mese).
A partire dal 1° gennaio 2026, con l’entrata in vigore dell’obbligo di integrazione tra strumenti di pagamento elettronico e registratori telematici, la normativa introduce un sistema sanzionatorio specifico per le ipotesi di:
Mancata memorizzazione o trasmissione dei dati dei pagamenti elettronici
In base a quanto previsto dall’articolo 11, comma 2-quinquies, del D.Lgs. n. 471/1997, la mancata memorizzazione o trasmissione dei dati dei pagamenti elettronici – anche qualora il tributo risulti regolarmente liquidato e versato – comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa fissa di 100 euro per ciascuna trasmissione omessa o errata, senza possibilità di cumulo giuridico.
Ciò significa che ogni singolo giorno di mancata o errata trasmissione costituisce una violazione autonoma, con una sanzione applicata in modo indipendente.
Mancato collegamento tra POS e registratore telematico
L’omessa associazione del dispositivo di pagamento elettronico (POS, software o app di incasso) con lo strumento di certificazione dei corrispettivi (registratore telematico o server RT), ovvero il mancato utilizzo delle funzionalità online “Gestisci Collegamenti”, comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa da 1.000 a 4.000 euro.
Oltre alla sanzione pecuniaria, il provvedimento prevede l’applicazione delle sanzioni accessorie di cui all’articolo 12, comma 2, del D.Lgs. n. 471/1997, che comprendono la sospensione della licenza o dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività commerciale nei casi di reiterata violazione o in presenza di inadempienze gravi.
Obblighi di corretta imputazione del pagamento
Per evitare irregolarità e contestazioni, sarà indispensabile che l’esercente indichi correttamente, al momento della vendita, la modalità di pagamento utilizzata dal cliente.
Il dato relativo alla forma di pagamento (elettronico o contante) costituisce infatti un’informazione obbligatoria e sarà oggetto di controllo sistematico da parte dell’Agenzia delle Entrate.
L’Amministrazione, attraverso gli incroci tra:
potrà verificare la coerenza tra gli importi incassati e quelli dichiarati, individuando eventuali anomalie o scostamenti significativi.
Tali controlli saranno effettuati con cadenza mensile, con riferimento alle operazioni giornaliere registrate.
Dal punto di vista operativo, gli esercenti dovranno assicurare la registrazione tempestiva dei collegamenti tra POS e registratori telematici tramite il servizio online “Gestisci Collegamenti”, mantenendo sempre aggiornate le informazioni relative ai dispositivi utilizzati.
Una gestione accurata di tale adempimento è fondamentale per garantire la coerenza dei dati trasmessi, prevenire irregolarità e evitare l’applicazione delle sanzioni previste in caso di mancato collegamento o omessa trasmissione dei pagamenti elettronici.
Il nuovo sistema, basato su un collegamento logico e non fisico, semplifica le procedure, riduce i costi di adeguamento e consente un monitoraggio più efficiente e trasparente dei flussi di incasso e certificazione fiscale.
| Aspetto | Descrizione sintetica |
|---|---|
| Entrata in vigore | 1° gennaio 2026 |
| Modalità di collegamento | Collegamento logico (non fisico) tramite il servizio web “Gestisci Collegamenti” nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi”. |
| Obbligo | Tutti gli strumenti di pagamento elettronico devono essere associati ai registratori telematici o ai server RT. |
| Tempistiche operative | • POS già attivi al 1° gennaio 2026: collegamento entro 45 giorni dalla data di rilascio del servizio online (data comunicata con avviso sul sito dell’Agenzia). • Nuovi POS attivati dopo il 31 gennaio 2026: registrazione dal sesto giorno al termine del secondo mese successivo alla data di attivazione o variazione. |
| Effetti | I dati dei pagamenti elettronici saranno memorizzati e trasmessi in forma aggregata con i corrispettivi giornalieri. |
| Sanzioni | • €100 per ciascuna trasmissione omessa o errata (senza cumulo giuridico). • Da €1.000 a €4.000 per mancato collegamento tra POS e registratore telematico. • Possibile sospensione della licenza o autorizzazione all’esercizio. |
| Vantaggi | • Nessun intervento tecnico o aggiornamento hardware richiesto. • Riduzione dei costi di adeguamento. • Attuazione immediata e piena operatività dal 1° gennaio 2026. |
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