Posizione di garanzia non è solo investitura formale

Pubblicato il 22 gennaio 2016

Con sentenza n. 2536 depositata il 21 gennaio 2016, la Corte di Cassazione, quarta sezione penale, ha confermato la responsabilità penale (per omicidio colposo e lesioni) dell’ex rettore del Convitto e dell’allora Dirigente provinciale settore edilizia ed istruzione pubblica – entrambi titolari di una posizione di garanzia – per essere rimasti inerti difronte dello sciame sismico che negli ultimi mesi aveva interessato il territorio dell’Aquila.

In particolare, al primo (rettore del Convitto) si addebitava l’omissione di qualunque valutazione circa la sicurezza delle strutture portanti dell’edificio ed al secondo (Dirigente provinciale), il non aver valutato la totale inadeguatezza del medesimo edificio e non aver adottato i provvedimenti necessari per lo sgombero e la messa in sicurezza dello stesso a salvaguardia degli ospiti.

Posizione di garanzia implica l’esercizio di funzioni tipiche

Nel confermare la responsabilità degli imputati qui ricorrenti, la Suprema Corte ha operato delle precisazioni in ordine al concetto di “posizione di garanzia” di cui gli stessi si trovavano investiti al momento dei fatti; posizione di garanzia che non può essere caratterizzata solo da una investitura formale, bensì dall'esercizio di fatto delle funzioni tipiche della figura del garante.

Ed in casi come quello di specie – chiarisce la Corte -  è spesso di particolare importanza porre attenzione alla concreta organizzazione della gestione del rischio, come si desume testualmente dall'art. 299 T.U. sicurezza sul lavoro, che costituisce un importante principio dell’ordinamento penale.

Ruolo di garanzia: elaborazione sostanzialistico – funzionale

Si è dunque affermata, anche in giurisprudenza, una visione eclettica del ruolo di garanzia, che ha in parte superato la storica concezione formale. Il tutto, in favore di una elaborazione sostanzialistico – funzionale che non fa più leva tanto sui profili formali, quanto sulla funzione dell’imputazione per omissione, connessa all'esigenza di natura solidaristica di tutela dei beni giuridici, attraverso l’individuazione dal ruolo di garante della loro protezione.

 

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