Possibilità di sospensione per la sentenza tributaria

Pubblicato il 27 aprile 2012 La Corte costituzionale, con la sentenza n. 109 del 26 aprile 2012, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata dalla Commissione tributaria regionale della Lombardia con riferimento all'articolo 49, comma 1, del Decreto legislativo n. 546/92 sancendo, espressamente, che “al ricorso per Cassazione avverso una sentenza delle commissioni tributarie regionali si applica la disposizione di cui all'articolo 373 Codice di procedura civile, comma 1, secondo periodo, giusta la quale il giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata può, su istanza di parte e qualora dall’esecuzione possa derivare grave e irreparabile danno, disporre con ordinanza non impugnabile che l’esecuzione sia sospesa o che sia prestata congrua cauzione”.
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