Precetto anche se il debitore è disponibile a pagare? Avvocato sanzionato

Pubblicato il 24 maggio 2019

Sospensione per l’avvocato che aggrava la posizione della parte debitrice, ponendo in esecuzione la sentenza senza prima avvisare il legale della controparte, disponibile a pagare.

Le Sezioni Unite civili hanno confermato la sanzione disciplinare disposta nei confronti di un avvocato che aveva posto in esecuzione una sentenza nei confronti della controparte senza avvisare il difensore di quest'ultima della sua avvenuta emissione e nonostante avesse ricevuto, da questi, una comunicazione nella quale era dichiarata la disponibilità a corrispondere le somme che sarebbero state liquidate in sentenza.

Tra le inosservanze, gli era stato contestato di aver aggravato la posizione della parte debitrice con onerose e plurime iniziative giudiziali e di aver esposto, nella redazione degli atti di precetto, voci relative a spettanze non dovute ex lege o non dovute nella misura indicata.

Una complessiva condotta con cui, secondo il CNF, non era stato solo violato l’articolo 49 del Codice disciplinare forense, per quanto riguardava l'aggravamento senza necessità della posizione debitoria della controparte, ma erano state anche offese le disposizioni che prevedevano l'obbligo di mantenimento di una condotta improntata a lealtà e correttezza nei riguardi dei colleghi.

Cassazione: conferma a sanzione disciplinare inferta dal CNF

La Suprema corte di legittimità, con sentenza n. 13983 del 23 maggio 2019, ha rigettato le doglianze sollevate dall’avvocato rilevando che, nella decisione impugnata, il Consiglio Nazionale Forense aveva espresso in modo chiaro e comprensibile i motivi a sostegno del suo convincimento sulla sussistenza degli addebiti disciplinari ai fini della comminatoria della sanzione della sospensione dall’esercizio della professione forense, per 4 mesi.

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