Premi di risultato: conversione in welfare e nuove forme di partecipazione

Pubblicato il 02 ottobre 2025

Premi di risultato, welfare aziendale e fringe benefit sempre più protagonisti con il comune obiettivo di premiare il merito, sostenere il benessere e la produttività e ridurre, in modo legittimo, il cuneo fiscale.

Il quadro di base resta quello noto: quando gli obiettivi sono fissati da un accordo aziendale o territoriale e misurabili attraverso indicatori verificabili (produttività, redditività, qualità, efficienza, innovazione), il premio può godere dell’imposta sostitutiva al 5% fino al 2027, entro 3.000 euro lordi annui, elevabili a 4.000 con coinvolgimento paritetico dei lavoratori. L’accordo va depositato all’Ispettorato Territoriale del Lavoro entro 30 giorni e deve indicare platea, regole di maturazione e modalità di verifica degli indicatori.

Se il contratto di secondo livello lo prevede, il premio – anche parziale – può essere convertito in beni e servizi di welfare che godono dell’esenzione fiscale e contributiva e, talvolta, della possibilità di ottenere un “moltiplicatore” aziendale (+10–20%) che aumenta il valore spendibile.

Tra le novità del 2025 si aggiungono le disposizioni della legge 15 maggio 2025, n. 76, attuative dell’art. 46, della Carta Costituzionale, sulla partecipazione dei lavoratori agli utili delle imprese. Coloro che distribuiscono ai dipendenti almeno il 10% degli utili complessivi, per il 2025, vedranno aumentato il tetto dell’importo agevolabile con imposta sostitutiva sui premi a 5.000 euro.

Altresì, per la medesima annualità, i dividendi corrisposti ai lavoratori e derivanti dalle azioni attribuite in sostituzione di premi di risultato, per un importo non superiore a 1.500 euro annui, saranno esenti dalle imposte sui redditi per il 50% del loro ammontare.

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