Prescrizione dei crediti contributivi e relativo decorso

Pubblicato il 19 marzo 2013 La Corte di cassazione, con sentenza n. 6729 depositata il 18 marzo 2013, è intervenuta a fornire alcune precisazioni in materia di prescrizione dei crediti contributivi dovuti dall’avvocato alla Cassa forense.

Secondo la Suprema corte, in particolare, l’articolo 19 della Legge n. 576/1980 individua un distinto regime della prescrizione, a seconda che la comunicazione dovuta da parte dell’obbligato, in relazione alla dichiarazione di cui agli articoli 17 e 23 della stessa legge, sia stata omessa ovvero sia stata resa in modo non conforme al vero: solo nel primo caso, in realtà, si determina l’esclusione del decorso del termine decennale (o quinquennale, in applicazione della Legge n. 335 del 1995) mentre in ordine alla seconda fattispecie, “il decorso di siffatto termine è riconducibile alla data di trasmissione alla Cassa previdenziale della menzionata dichiarazione”.

Per le cause in corso – precisa la Corte di legittimità – a nulla vale la novella introdotta dalla Legge n. 247/2012 ai sensi della quale la disciplina in materia di prescrizione dei contributi previdenziali non si applica alle contribuzioni dovute alla Cassa forense; ciò, in quanto dalla normativa richiamata non emergerebbe alcun indice rilevatore dell’intenzione del legislatore di procedere ad una interpretazione autentica della disciplina del 1995, sicché - conclude la Corte – “la nuova normativa va applicata unicamente per il futuro nonché alle prescrizioni non ancora maturate secondo il regime precedente”.
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