Prescrizione dei crediti dalla cessazione del rapporto di lavoro

Pubblicato il 21 ottobre 2022

Con sentenza n. 30957 del 20 ottobre 2022, la Corte di cassazione, Sezione Lavoro, è tornata a pronunciarsi sul dies a quo di decorrenza della prescrizione dei diritti del lavoratore a seguito delle modifiche introdotte con la Legge Fornero e il Jobs act.

In tale occasione, gli Ermellini hanno ribadito l'importante principio già enunciato con la recente pronuncia di legittimità n. 26246/2022: il termine prescrizionale inizia a decorrere dalla fine del rapporto di lavoro.

NOTA BENE: Per tutti i diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della Legge Fornero (n. 92/2012), il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli articoli 2948, n. 4 e 2935 del Codice civile, dalla cessazione del rapporto di lavoro.

Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, infatti, per come modulato per effetto della Legge Fornero e del Jobs act, non è assistito da un regime di stabilità, "mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, ".

A tale interpretazione si è conformato, di recente, anche l'INL con nota n. 1959/2022 con cui ha comunicato che il dies a quo del termine di prescrizione inizia a decorrere solo dalla cessazione del rapporto di lavoro.

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