Prestazioni elementari e ripetitive, gli indici del lavoro subordinato

Pubblicato il 30 novembre 2020

In caso di prestazioni elementari e ripetitive, il criterio dell'assoggettamento del prestatore all'esercizio del potere direttivo, organizzativo e disciplinare può non risultare significativo, occorrendo fare ricorso a criteri distintivi sussidiari, quali la continuità e la durata del rapporto di lavoro, le modalità di erogazione del compenso, la regolamentazione dell'orario di lavoro, la presenza di una pur minima organizzazione imprenditoriale.

Il principio, osservato dalla Corte di Cassazione nell'ordinanza 26 novembre 2020, n. 27076, conferma i precedenti orientamenti giurisprudenziali volti al riconoscimento del rapporto di lavoro subordinato per gli addetti a mansioni elementari e ripetitive.

In continuità con quanto ribadito dalla precedente sentenza n. 58/2009, il vincolo della subordinazione non ha i suoi caratteri indefettibili la permanenza nel tempo dell'obbligo del lavoratore di tenersi a disposizione del datore di lavoro, con la conseguenza che la scarsità e la saltuarietà delle prestazioni rese dal lavoratore non costituiscono elementi idonei a quantificare come autonomo un rapporto intercorso tra le parti. Risultano, invece, rilevanti:

Altresì, ulteriore elemento caratteristico è rinvenibile nell'utilizzo di attrezzature e materiali di proprietà dell'impresa che, a seconda delle mansioni effettivamente rese, può comportare una presunzione di subordinazione, che è onere del datore di lavoro vincere.

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Assegno sociale cittadini extra UE: solo con permesso di soggiorno di lungo periodo

06/03/2026

Recupero ICI-ENC: aggiornato il modulo REC25 per la dichiarazione

06/03/2026

IVA alberghi: servizi accessori fuori dall’aliquota ridotta

06/03/2026

MUD 2026: nuovo modello aggiornato in GU. Invio entro il 3 luglio

06/03/2026

Rottamazione-quater: pagamenti entro il 9 marzo 2026

06/03/2026

Concordato preventivo biennale: chiarimenti dall’Agenzia delle Entrate

06/03/2026

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy