Prevalgono le dichiarazioni rese in sede ispettiva

Pubblicato il 14 settembre 2015

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 17774 dell’8 settembre 2015, si è occupata di una situazione molto comune: verbali ispettivi – nel caso di specie relativi a omesso versamento di contributi - la cui prova si fonda su dichiarazioni rese dai lavoratori in sede ispettiva le quali, però, non vengono confermate in sede giudiziaria.

Gli Ermellini ricordano che costituisce principio ripetutamente affermato dalla Suprema Corte quello secondo cui verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali e assistenziali o dell'Ispettorato del lavoro fanno piena prova dei fatti che i funzionari stessi attestino avvenuti in loro presenza o da loro compiuti, mentre, per le altre circostanze di fatto che i verbalizzanti segnalino di avere accertato (ad esempio, per le dichiarazioni provenienti da terzi, quali i lavoratori, rese agli ispettori) il materiale probatorio è liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, unitamente alle altre risultanze istruttorie raccolte o richieste dalle parti (Cass. 19 aprile 2010 n. 9251 e Cass. 6 settembre 2012 n. 14965).

Ritiene, inoltre, la Corte che le dichiarazioni rese dai lavoratori in sede di verbale ispettivo abbiano maggiore attendibilità, in quanto fornite nell'immediatezza del fatto, rispetto a quelle rese in sede giudiziale.

Del resto, sottolinea la sentenza, è al giudice del merito che spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l'attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, dando, così, liberamente prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti (salvo i casi tassativamente previsti dalla legge) (Cass. 12 febbraio 2008 n. 3267 e 27 luglio 2008 n. 2049).

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