Previdenza. Automatismo delle prestazioni esteso ai co.co.co.

Pubblicato il 11 febbraio 2014 Il tribunale di Bergamo, con la sentenza n. 941 del 12 dicembre 2013, ha offerto una interpretazione estensiva del principio di automaticità delle prestazioni, che vige automaticamente nel rapporto tra lavoratore subordinato e datore di lavoro, da una parte, e l’ente previdenziale, dall’altro, per cui le prestazioni previdenziali spettano al lavoratore anche quando i contributi dovuti non sono stati effettivamente versati.

La Corte Costituzionale, a sua volta, è intervenuta sull’argomento ribadendo la valenza del principio, come regola generale, per tutte le forme di previdenza ed assistenza obbligatorie per i lavoratori dipendenti, anche se l’articolo 2116 del Codice civile cita solo i rapporti di lavoro subordinato tra quelli rientranti nell'ambito di applicazione del principio dell'automaticità delle prestazioni.

Con la sentenza 941/2013 si offre una interpretazione nuova del dettato legislativo che, di fatto, prevede la tutela solo per i lavoratori subordinati, estendendola anche ai collaboratori non dipendenti.

Sottolineando la portata generale del principio e il fatto che la sua applicabilità potrebbe essere esclusa solo in presenza di una norma che espressamente lo preveda e considerando il fatto che la stessa Consulta ha sempre escluso l’incostituzionalità della norma stessa, la conclusione a cui giungono i giudici bergamaschi è che il principio di autenticità delle prestazioni può essere esteso anche in favore dei collaboratori coordinati e continuativi, dal momento che il regime previdenziale di tali soggetti è assimilabile a quello dei lavoratori dipendenti.

Dunque, di fronte a situazioni identiche devono essere applicate regole uguali, altrimenti si incorrerebbe in una situazione di incostituzionalità della norma per violazione del principio di uguaglianza, di cui all’articolo 3 della Costituzione.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

NIS, al via la seconda fase: misure, obblighi e scadenze ACN

02/05/2025

Licenziamento in malattia legittimo se l’attività extra ostacola la guarigione

02/05/2025

Credito estero: no a decadenza per omessa indicazione in dichiarazione

02/05/2025

UCPI: sciopero e manifestazione nazionale contro il Decreto sicurezza

02/05/2025

Maternità e formazione professionale continua, chiarimenti commercialisti

02/05/2025

Superbonus e CILA-S: decadenza dell’agevolazione per mancata compilazione del quadro F

02/05/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy