Prima le graduatorie, poi gli incarichi esterni

Pubblicato il 15 giugno 2010
Il Tar del Lazio, con sentenza n. 3500 dell'8 marzo 2010, ha accolto il ricorso presentato da cinque collaboratrici scolastiche, regolarmente iscritte nelle graduatorie della provincia di Roma e di vari istituti scolastici, che lamentavano l'assunzione, al loro posto, di personale proveniente dai centri per l'impiego; a seguito di tali assunzioni, in particolare, le stesse erano state chiamate solo saltuariamente subendo la riduzione dei punteggi, la non corresponsione delle retribuzioni e l'esclusione da concorsi per titoli.

I giudici amministrativi hanno quindi ordinato all'Ufficio scolastico di provvedere, entro 60 giorni dalla notifica o dalla comunicazione amministrativa, sia a verificare, per ciascuna ricorrente e a partire dal 1994, quali incarichi di supplenza avrebbero dovuto ricevere, attribuendo ora per allora il punteggio che conseguentemente sarebbe loro spettato se avessero prestato regolare servizio, sia a liquidare alle stesse il risarcimento del danno corrispondente alle retribuzioni spettanti come se gli incarichi fossero stati effettuati.
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