Prime note interpretative del Notariato sul nuovo obbligo di allegazione dell'Ape

Pubblicato il 03 agosto 2013 La previsione contenuta nel Decreto legge n. 63/2013 relativa all'obbligo di presentare l'Attestazione di prestazione energetica (Ape), a pena di nullità del contratto, riguarderebbe, oltre gli atti di trasferimento di immobili a titolo gratuito, qualsiasi tipologia di contratto a titolo oneroso che abbia come effetto il trasferimento della proprietà o di diritti reali immobiliari.

In particolare, per quanto riguarda gli altri atti traslativi a titolo oneroso, sarebbe da ritenere plausibile la sussistenza dell'obbligo di allegazione, “in occasione della stipula di tutti quei contratti che comportino l'immissione nel mercato immobiliare e la successiva commercializzazione, di edifici con un consumo energetico”. 

Per quel che concerne le locazioni, l'obbligatorietà della presentazione dell'Ape varrebbe solo per i nuovi contratti di locazione, rimanendone esclusi tutti i contratti di locazione, leasing e affitto d'azienda oggetto solo di rinnovo.

E' quanto emerge dalle primissime note interpretative rese dal Consiglio nazionale del Notariato rispetto alla novità introdotta, in tema di prestazione energetica nell'edilizia, con la Legge n. 90/2013 di conversione del Decreto legge n. 63/2013, legge approvata dal Senato il 1° agosto 2013 e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 181 del 3 agosto 2013.

Si segnala che la sanzione della nullità assoluta dovrebbe venire attenuata attraverso un emendamento ad hoc che la Commissione finanze del Senato starebbe studiando e che, in un primo momento, si è pensato di inserire nel testo del Decreto del fare. E' anche possibile che la modifica venga successivamente inserita in un Decreto del fare 2 di imminente messa a punto.
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