Principi IAS coordinati con la disciplina IRES e IRAP

Pubblicato il 12 gennaio 2018

Sono stati pubblicati sul sito Mef, e sono in via di pubblicazione in Gazzetta, i decreti del 10 gennaio 2018, firmati dal Ministro dell'Economia e delle Finanze e accompagnati dalle relative relazioni illustrative, diretti a coordinare con le regole di determinazione della base imponibile IRES e IRAP i principi contabili internazionali:

Rilevanza fiscale di alcune modalità di contabilizzazione degli strumenti finanziari introdotte dall’IFRS 9 e dei ricavi introdotte dall’IFRS 15

Con i decreti il Mef dà indicazioni sulla rilevanza fiscale di alcune modalità di contabilizzazione degli strumenti finanziari introdotte dall’IFRS 9 e dei ricavi introdotte dall’IFRS 15.

Le disposizioni trovano applicazione dal periodo d’imposta relativo al primo esercizio di adozione, rispettivamente, dell’IFRS 9 e dell’IFRS 15, interessando i soggetti che redigono il bilancio d’esercizio in conformità ai principi contabili internazionali.

Con riferimento all’Ifrs 15, la relazione illustrativa spiega che non sono state introdotte disposizioni volte a confermare il riconoscimento dei fenomeni di qualificazione, classificazione e imputazione temporale, essendo gli stessi ormai immanenti nel sistema, invece è stato ritenuto opportuno regolamentare i fenomeni di qualificazione/classificazione incerta o di mera valutazione.

Due importanti novità si evidenziano nell'ambito dell'Ifrs 9 :

Il riconoscimento fiscale all'eventuale scorporo contabile

Un altro decreto, sempre del 10 gennaio, reca ulteriori disposizioni di revisione del DM 8 giugno 2011 (cd. secondo decreto IAS) al fine di disciplinare, anche con riferimento ai soggetti che redigono il bilancio in base al codice civile diversi dalle micro-imprese, lo scorporo degli strumenti finanziari derivati incorporati.

Il decreto, che riguarda sia soggetti IAS che i soggetti OIC diversi dalle micro imprese, dà riconoscimento fiscale all’eventuale scorporo contabile, operato in bilancio in base alla corretta applicazione dei principi contabili adottati dall’impresa, degli strumenti finanziari similari alle obbligazioni ex art. 44 comma 2 lett. c) del TUIR e degli strumenti finanziari diversi da quelli similari alle azioni ex art. 44 comma 2 lett. a) del TUIR.

Se gli strumenti finanziari hanno i requisiti degli strumenti similari alle azioni, lo scorporo contabile effettuato non assume rilevanza fiscale: dunque, ai fini fiscali, è necessario considerare lo strumento nella sua interezza giuridica.

Si prevede una clausola di salvaguardia per i comportamenti adottati in passato.

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