Priorità alla tutela della situazione psicologica del minore

Pubblicato il 14 gennaio 2010
Con la sentenza n. 252 depositata il 12 gennaio 2010, la Corte di cassazione ha accolto, con rinvio, il ricorso presentato da una madre avverso la decisione con cui il Tribunale per i minorenni di Milano aveva accolto l'istanza di rimpatrio in Svizzera avanzata dall'altro genitore a cui, diverso tempo prima, la donna aveva sottratto il figlio. Secondo la difesa della ricorrente il giudice milanese avrebbe dovuto rigettare l'istanza del padre in quanto lo stesso non aveva mai esercitato il diritto di visita al figlio né, quindi, partecipato alla vita di quest'ultimo. I giudici di cassazione hanno ritenuto fondata questa posizione sostenendo che, nel caso di specie, il rimpatrio richiesto dall'uomo avrebbe potuto essere pregiudizievole per la situazione psicologica del bambino .
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Attività ferroviarie - Verbale di accordo del 30/7/2025

08/08/2025

CCNl Enti di sviluppo industriale - Stesura dell'1/8/2025

08/08/2025

Ccnl Consorzi ed Enti di Sviluppo industriale. Rinnovo

08/08/2025

Ccnl Attività ferroviarie. Rateizzazione una tantum

08/08/2025

Contributi ferie non godute: versamento entro il 20 agosto

08/08/2025

Congedo di paternità obbligatorio: anche alla madre intenzionale dal 24 luglio

08/08/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy