Privacy: consenso a news sui social da 14 anni

Pubblicato il 17 agosto 2018

Servizi delle società dell'informazione con consenso dei quattordicenni

Ai sensi del decreto legislativo, da ultimo approvato, l’8 agosto 2018, ai fini dell’armonizzazione della Privacy del nostro Paese al nuovo Regolamento Ue, cosiddetto GRPR, viene sancito che anche il minore, che abbia compiuto 14 anni, possa esprimere il consenso al trattamento dei propri dati personali in relazione all'offerta diretta di servizi di una società dell'informazione (ossia i servizi anche dei social network prestati normalmente dietro retribuzione, a distanza, per via elettronica e a richiesta del destinatario).

Rispetto all'offerta diretta ai quattordicenni, il titolare del trattamento è tenuto a redigere le informazioni e le comunicazioni relative al trattamento con linguaggio particolarmente chiaro e semplice, conciso ed esaustivo, facilmente accessibile e comprensibile, al fine di rendere significativo il consenso prestato.

Relativamente a tali servizi, il trattamento dei dati personali del minore di età inferiore è, invece, lecito a condizione che sia prestato da chi esercita la responsabilità genitoriale.

Diritti privacy delle persone decedute

Tra le altre novità si segnala anche la disciplina dei diritti privacy riguardanti le persone decedute.

In particolare, viene previsto che i diritti dall’articolo 15 al 22 del Regolamento, riferiti ai dati personali concernenti persone decedute, possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato, in qualità di suo mandatario, o per ragioni familiari meritevoli di protezione.

Tuttavia, l'esercizio di questi diritti non è ammesso oltre che nei casi previsti dalla legge anche quando, limitatamente all'offerta diretta di servizi della società dell'informazione, l'interessato lo abbia espressamente vietato con dichiarazione scritta presentata al titolare del trattamento o a quest'ultimo comunicata.

La volontà di vietare l'esercizio dei diritti deve risultare in modo non equivoco e deve essere specifica, libera e informata; il divieto può riguardare l'esercizio soltanto di alcuni dei diritti.

Il divieto, ad ogni modo, non può produrre effetti pregiudizievoli per l'esercizio da parte dei terzi dei diritti patrimoniali che derivano dalla morte dell'interessato nonché del diritto di difendere in giudizio i propri interessi.

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