Processo amministrativo. No a sospensione feriale per procedimento cautelare

Pubblicato il 19 dicembre 2019

La sospensione feriale dei termini non si applica nel procedimento cautelare.

E’ quanto ricordato dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Sicilia nell’ordinanza n. 798 del 13 dicembre 2019.

La Cga, in particolare, ha dichiarato irricevibile un appello che era stato presentato contro un'ordinanza cautelare, pubblicata il 6 luglio 2019.

L’atto di appello era stato notificato il 7 ottobre 2019 e, quindi, doveva ritenersi tardivo.

Posto - si legge nella decisione - che, ex art. 62, comma 1, c.p.a., il termine per appellare le ordinanze cautelari non notificate è di sessanta giorni dalla pubblicazione e che, ex art. 54, comma 3, dello stesso codice la sospensione feriale dei termini non si applica nel procedimento cautelare, l’atto di gravame di specie era da considerare irricevibile per tardività.

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Consorzi di bonifica - Ipotesi di accordo del 21/5/2025

01/08/2025

CCNL Energia e petrolio - Verbale di accordo del 10/7/2025

01/08/2025

Energia e petrolio. Verifica scostamento inflattivo

01/08/2025

Consorzi di bonifica. Tabelle retributive

01/08/2025

Blocco dei licenziamenti per Covid-19: la Corte Costituzionale conferma l’esclusione per i dirigenti

01/08/2025

Licenziamento per video su TikTok: illegittimo senza intento denigratorio

01/08/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy