Procura alle liti, non serve il contratto

Pubblicato il 22 febbraio 2016

L’avvocato cui viene conferita procura alle liti da un Ente pubblico, ha diritto ad essere compensato per il lavoro svolto, anche in assenza del contratto di patrocinio, essendo la procura sufficiente per la validità dell’incarico.

Procura soddisfa requisito di forma se delimita le controversie  

Infatti, in tema di contratti con la p.a., che devono stipulati per iscritto ad substantiam, il requisito di forma nel contratto di patrocinio è soddisfatto con il rilascio, da parte del difensore, a mezzo di atto pubblico, della procura generale ex art. 83 c.p.c., qualora sia puntualmente fissato l’ambito delle controversie per le quali opera la procura stessa (nella specie, tutte le cause attive e passive promosse e da promuoversi innanzi a qualsiasi autorità giudiziaria, esclusa la Corte di Cassazione, aventi ad oggetto il solo recupero dei crediti dello stesso Ente mandante, con espressa autorizzazione, a tal fine, di intraprendere azioni esecutive, intervenire in quelle iniziate da altri e dare loro impulso).

In relazione a ciò, il giudice di merito si vedrà dunque chiamato ad esaminare, quale fatto decisivo, l’idoneità della predetta procura - quale negozio unilaterale di conferimento della rappresentanza processuale – e dell’atto difensivo in concreto redatto e sottoscritto dal difensore, ad integrare la proposta e la correlativa accettazione di un contratto di patrocinio tra l’Ente pubblico ed il professionista, valido anche sotto il profilo formale.

E’ quanto stabilito dalla Corte di Cassazione, sesta sezione civile, con sentenza n. 1795 depositata il 29 gennaio 2016, accogliendo il ricorso di un avvocato nell'ambito di un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, per dei compensi professionali in dipendenza di prestazioni in favore di una Camera di Commercio.  

 

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