Professionisti abilitati, sì al visto di conformità sulla propria dichiarazione

Pubblicato il 03 settembre 2014 Con l’entrata in vigore della Legge 147/2013 (articolo 1, comma 574), il visto di conformità richiesto per la compensazione dei crediti Iva di importo superiore a 15mila euro annui è stato reso obbligatorio anche in caso di utilizzo di crediti relativi ad altri tributi.

La disposizione normativa ha fatto sorgere molti dubbi tra i professionisti circa la possibilità di apporre il visto di conformità alla propria dichiarazione per compensare orizzontalmente crediti relativi ad imposte dirette di importi superiori a 15mila euro.

Un ragioniere commercialista iscritto all’albo dei Commercialisti ed Esperti contabili ha chiesto spiegazioni all’Amministrazione finanziaria circa l’ambito applicativo della suddetta disposizione normativa.

Visto conformità in proprio

Con la risoluzione n. 82/E del 2 settembre 2014, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che “i professionisti, in possesso dei requisiti richiesti dalla legge, che intendono utilizzare in compensazione orizzontale i crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, all'Irap e alle ritenute alla fonte, emergenti dalla propria dichiarazione, possono autonomamente apporre il visto di conformità sulla stessa, senza essere obbligati a rivolgersi a terzi”.

Ripercorrendo le norme di prassi che disciplinano l’apposizione del visto di conformità sulle dichiarazioni altrui da parte dei soggetti abilitati, l’Agenzia ribadisce come gli intermediari abilitati al rilascio del "visto" e, dunque, in grado di effettuare il primo controllo sulla regolare tenuta e conservazione delle scritture contabili obbligatorie, sulla corrispondenza dei dati esposti nella dichiarazione alle risultanze delle scritture contabili e sulla corrispondenza dei dati esposti nelle scritture contabili alla relativa documentazione, siano altresì in grado di attestare l’intervenuta esecuzione dei controlli anche con riferimento alla propria dichiarazione.

Ecco, dunque, che il professionista abilitato può validare la dichiarazione personale in proprio senza dover ricorrere ad altro professionista, semplicemente applicando sulla propria posizione la stessa attività di controllo che solitamente riserva ai propri clienti.
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