Professionisti. Irap solo con struttura organizzata “autonoma”

Pubblicato il 18 luglio 2015

Secondo i giudici di Cassazione – ordinanza n. 14886 depositata il 16 luglio 2015 – l’imposizione Irap richiede una capacità produttivaimpersonale ed aggiuntiva” rispetto a quella propria del professionista.

Detta imposta colpisce, infatti, il reddito che contenga una parte aggiuntiva di profitto, derivante da una struttura organizzativa “esterna”, un complesso, ossia, di fattori che, per numero, importanza e valore economico, siano suscettibili di creare un valore aggiunto rispetto alla mera attività intellettuale supportata dagli strumenti indispensabili e di corredo al know-how del professionista.

Ed è il surplus dell’attività, agevolata dalla struttura organizzativa,“ad essere interessato dall’imposizione che colpisce l’incremento potenziale, o quid pluris, realizzabile rispetto alla produttività auto organizzata del solo lavoro personale”.

Ai fini della soggezione ad Irap dei proventi del professionista, in definitiva, non è sufficiente che il medesimo si avvalga di una struttura organizzata, ma è anche necessario che questa struttura sia autonoma, tale, quindi, da creare un valore aggiuntivo rispetto alla mera capacità produttiva del lavoratore.

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