Professionisti senza studi di settore se la parcella è inferiore al minimo tariffario

Pubblicato il 06 luglio 2011 La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 14771 del 5 luglio 2011, respingendo il ricorso dell’Amministrazione finanziaria, afferma che dinanzi a delle peculiarità dimostrate dallo stesso contribuente sul tipo di attività esercitata - dalla quale si percepisce una parcella inferiore al minimo - gli studi di settore non sono applicabili.

In altri termini, al professionista non può essere applicato lo studio se dichiara una parcella più bassa rispetto ai minimi tariffari. L’eventuale scostamento dagli standard, in questo caso specifico, non è da considerare come un’incongruenza tale da giustificare l’accertamento induttivo da parte del Fisco.

La fattispecie analizzata dalla Corte si riferisce ad uno studio associato di Varese che aveva dichiarato compensi inferiori alla media, da cui ne è derivato un reddito non aderente agli standard. Tutto ciò, ha insospettito l’ufficio delle imposte che, sulla base dei dati dichiarati, aveva avviato un’azione di accertamento di tipo induttivo. Ma, tale azione è stata impugnata dai professionisti e l’atto impositivo è stato annullato nei primi due gradi di giudizio. Di qui, il ricorso dell’Agenzia delle Entrate dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione: ancora una volta – come anticipato – senza successo.

I Supremi giudici hanno ribadito che: “l’applicazione dei parametri o degli studi di settore costituisce una presunzione semplice, la cui gravità, precisione e concordanza non è ex lege determinata dallo scostamento del reddito dichiarato rispetto agli standard, in sé considerati”.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Sistemazioni idraulico forestali - Ipotesi di accordo 4/12/2025

23/01/2026

Sistemazioni idraulico forestali. Tabelle retributive

23/01/2026

Responsabilità dei sindaci e limiti risarcitori: esclusa la retroattività

23/01/2026

IVA e broker assicurativi: confine tra consulenza e intermediazione

23/01/2026

Fondo di Garanzia PMI 2026: confermate regole, coperture e accesso al credito

23/01/2026

Dimissioni dei genitori lavoratori: no alle dimissioni per fatti concludenti. Cosa fare

23/01/2026

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy