Con il D.Lgs. n. 139/2024, emanato in attuazione della delega fiscale, sono state apportate alcune importanti modifiche alle disposizioni in materia di imposta sulle successioni e donazioni.
Le novità, in vigore dal 1° gennaio 2025, si applicano agli atti pubblici, giudiziari e scritture private stipulati o registrati a partire da tale data, nonché alle successioni aperte a partire dal 2025.
A seguito di tali modifiche, il Legislatore ha previsto, tra gli altri:
Con il Provvedimento n. 47335/E/2025, l’Agenzia delle Entrate ha recepito le novità aggiornando il modello di dichiarazione di successione e domanda di volture catastali approvato con il Provvedimento 28.12.2017. In particolare, nel citato Provvedimento stato chiarito che "il modello dichiarativo e le relative istruzioni sono state adeguati ... con particolare riguardo all'autoliquidazione dell'imposta di successione, da parte dei soggetti obbligati al suo pagamento, in luogo di quella effettuata dall'ufficio “.
Sono tenuti alla presentazione della dichiarazione di successione:
Se più persone sono obbligate alla dichiarazione è sufficiente presentarne una sola.
Non c'è obbligo di dichiarazione se ricorrono "contemporaneamente" le seguenti condizioni:
Queste condizioni possono venire a mancare per effetto di sopravvenienze ereditarie.
Con riferimento ai soggetti esonerati alla presentazione della dichiarazione le istruzioni del nuovo modello forniscono chiarimenti in merito ai chiamati all'eredità precisando che gli stessi, così come i legatari, sono esonerati dall'obbligo di presentare la dichiarazione se, anteriormente alla scadenza del termine di presentazione, hanno rinunciato all'eredità (o al legato, in caso di legatari) o non essendo nel possesso dei beni ereditari, hanno chiesto la nomina di un curatore dell'eredità e ne hanno informato il competente Ufficio dell'Agenzia delle Entrate, allegando copia autentica della dichiarazione di rinuncia all'eredità / istanza di nomina autenticata dal Cancelliere del Tribunale.
Il nuovo modello, utilizzabile dal 14.02.2025, deve essere presentato - esclusivamente in via telematica - tramite i servizi dell’Agenzia delle entrate:
La trasmissione telematica del modello di dichiarazione può essere effettuata dal singolo contribuente anche per il tramite di un ufficio dell’Agenzia delle entrate. La lavorazione della dichiarazione, così inviata, viene effettuata dall’ufficio nella cui circoscrizione era l’ultima residenza del defunto.
I contribuenti residenti all'estero, "in via eccezionale … se impossibilitati alla trasmissione telematica" possono presentare il modello in forma cartacea all'Ufficio dell'Agenzia mediante raccomandata o altro mezzo equivalente dal quale risulti con certezza la data di spedizione. Se il defunto risiedeva all'estero (o non è nota la residenza) e lo stesso non ha mai risieduto in Italia, l'Ufficio competente è Roma 6 - Eur - Torrino della DP II di Roma. Se il defunto risiedeva in Italia, prima di risiedere all'estero, il competente Ufficio è quello dell'ultima residenza nota in Italia.
In merito ai tributi oggetto di pagamento le istruzioni alla compilazione del modello precisano che:
L’imposta è dovuta nella misura di 85,00 euro in relazione agli immobili compresi nelle “conservatorie” ovvero circoscrizioni o sezioni staccate dei competenti uffici dell’Agenzia delle entrate.
Come versare l’imposta di successione
L’imposta, autoliquidata dal contribuente, deve essere corrisposta entro 90 giorni dal termine di presentazione della dichiarazione. Il contribuente può scegliere di pagare l’imposta contestualmente alla presentazione del modello dichiarativo, assieme alle altre somme autoliquidate. Sia nel caso di pagamento contestuale alla presentazione della dichiarazione, sia in caso di pagamento successivo, si può optare per il versamento rateizzato, se l’importo da rateizzare non è inferiore a 1.000 euro. In questo caso, è dovuto un acconto almeno pari al 20% dell’imposta da versare, mentre la restante parte può essere rateizzata come segue:
In caso di trust testamentario, l’imposta di successione è dovuta al momento del trasferimento dei beni e diritti a favore dei beneficiari finali, tuttavia il trustee può optare, in dichiarazione, per il versamento anticipato dell’imposta indipendentemente dalla data di apertura della successione; in tal caso potrà fruire delle differenti modalità di pagamento (entro 90 giorni dal termine previsto dalla norma per la presentazione della dichiarazione ovvero rateizzando l’importo dovuto al netto dell’acconto).
Il pagamento, contestuale alla presentazione della dichiarazione di successione, delle somme dovute va effettuato con addebito sul conto corrente, aperto presso una delle banche convenzionate con l’Agenzia delle entrate o Poste Italiane, intestato al dichiarante oppure al soggetto incaricato della trasmissione telematica della dichiarazione. Per questo motivo, quando si compila la dichiarazione vanno indicati il codice IBAN del conto sul quale addebitare le somme dovute e il codice fiscale dell’intestatario del conto corrente. Se la dichiarazione è presentata all’ufficio dell’Agenzia delle Entrate, il pagamento può essere effettuato in banca, all’ufficio postale o all’agente della riscossione anche tramite modello F24.
Se il pagamento avviene con addebito sul conto corrente, è necessario compilare l’apposito modello da consegnare all’ufficio.
Dopo aver ricevuto la dichiarazione di successione, l’ufficio territoriale competente dell’Agenzia delle Entrate invia all’erede un avviso di liquidazione con l’indicazione dell’imposta di successione.
Per le successioni aperte prima del 1° gennaio 2025 l’imposta continua ad essere liquidata dagli uffici competenti per la lavorazione ed il suo pagamento deve essere effettuato, tramite F24 entro 60 giorni dalla data in cui è stato notificato l’avviso di liquidazione. Scaduto tale termine si rendono applicabili, oltre alle sanzioni, anche gli interessi di mora. Anche per tali successioni è possibile fruire della rateazione dell’imposta dovuta, laddove l’importo da rateizzare (al netto dell’acconto) non sia inferiore a 1.000 euro.
Si precisa che almeno il 20% dell’dell’imposta dovuta deve essere versato, a titolo d’acconto, entro 60 giorni dalla notifica dell’avviso di liquidazione; la parte restante viene versata in 8 rate trimestrali (12 rate per importi superiori a 20.000 euro), sulle quali sono dovuti gli interessi calcolati dal primo giorno successivo al pagamento della rata iniziale. Le rate devono essere versate entro l'ultimo giorno di ciascun trimestre.
Non comporta la decadenza dalla rateazione il “lieve inadempimento”, ossia:
Il lieve inadempimento è applicabile anche al versamento in unica soluzione.
Sanzioni per omessa dichiarazione
In caso di dichiarazione omessa:
In caso di dichiarazione presentata con un ritardo non superiore a 30 giorni è applicabile la sanzione del 45% dell'imposta liquidata (se non è dovuta imposta la sanzione è da € 150 a € 500). In caso di tardiva presentazione è possibile beneficiare della riduzione della sanzione secondo il ravvedimento operoso.
Nella trattazione che segue analizziamo alcuni significativi quadri del nuovo modello.
Quadro EA - Eredi, chiamati, legatari e altri soggetti
Nel quadro EA vanno indicati i dati degli eredi, dei chiamati all’eredità, dei legatari e degli altri soggetti elencati, anche se hanno rinunciato all’eredità. In particolare, il modello telematico permette di dichiarare anche i trust che soddisfano le seguenti condizioni:
In tutti gli altri casi occorre rivolgersi all’ufficio territoriale incaricato per la lavorazione (in base all’ultimo domicilio fiscale del de cuius) per effettuare l’adempimento dichiarativo tramite la presentazione del modello cartaceo.
Quadro ED - Passività e altri oneri
Nel quadro ED, da compilare in presenza di passività deducibili quali debiti del defunto esistenti alla data di apertura della successione, le spese mediche e chirurgiche, spese funerarie, ecc. le istruzioni recepiscono le novità introdotte dal D.Lgs. n. 139/2024 con riferimento alla deducibilità dei debiti contratti dal defunto negli ultimi 6 mesi.
Nello specifico, i debiti contratti dal defunto negli ultimi sei mesi, regolarmente documentati, sono deducibili nei limiti in cui il relativo importo è stato impiegato nei seguenti modi:
Quadro EF - Liquidazione delle imposte e altri tributi
Il quadro EF, da compilare per calcolare in autoliquidazione le somme dovute per i beni e i diritti caduti in successione, ivi compresa l'imposta di successione, è stato ridenominato "Liquidazione delle imposte e altri tributi".
Sezione V-BIS - Imposta di successione
In merito all'autoliquidazione dell'imposta di successione, in luogo del calcolo effettuato dall'Ufficio, nel quadro EF è stata inserita la nuova Sezione V-bis "Imposta di successione".
Come precisato nelle istruzioni, la sezione V-bis deve essere compilata nel caso di successioni aperte a partire dal 01/01/2025; il contribuente deve autoliquidare l’imposta di successione eventualmente dovuta. La base imponibile, nonché le franchigie e le aliquote applicabili, sono determinate con riferimento al valore complessivo dei beni e dei diritti formanti l’asse ereditario, nonché al rapporto di parentela tra il de cuius e beneficiario, risultanti al momento dell’apertura della successione.
Sia nel caso di pagamento contestuale alla presentazione della dichiarazione, sia in caso di pagamento successivo, il contribuente può optare per il versamento rateizzato dell’imposta di successione secondo le regole più avanti descritte.
L’imposta di successione è determinata dall’applicazione delle seguenti aliquote al valore netto della quota di eredità o del legato per i trasferimenti di beni e diritti, considerando anche le franchigie previste in base al grado di parentela tra il beneficiario e il de cuius:
La Sezione è composta dai righi EF18-bis "Imposta calcolata" e EF18-ter "Pagamento dell'imposta". Per effettuare il pagamento dell'imposta (ovvero del relativo acconto) entro 90 giorni dal termine di presentazione del modello dichiarativo (codice 1 a campo 1 di rigo EF18-ter), nel rigo EF19 "Totale da versare" vanno indicati solo gli importi dovuti in relazione alle altre somme autoliquidate ad esclusione, quindi, dell'imposta di successione.
Sezione VI – Sanzioni e interessi
Nel caso in cui la dichiarazione venga inviata oltre i termini di presentazione e prima che avvenga l’accertamento d’ufficio, può essere utilizzata la sezione VI "Sanzioni e interessi" per ravvedere il tardivo pagamento dell’imposta di successione, delle imposte ipotecarie, catastali e degli altri tributi autoliquidati.
Il mancato pagamento, in tutto o in parte, dell’imposta di successione e delle imposte ipotecarie, catastali e degli altri tributi autoliquidati comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa pari al 25% di ogni importo non versato, inoltre per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a novanta giorni, la sanzione è ridotta alla metà (articolo 13, comma 1, del D.Lgs.471/1997), tuttavia è possibile effettuare il pagamento dei tributi autoliquidati con un ravvedimento operoso, utilizzando la presente sezione.
La sanzione è ridotta, sempreché per la violazione non siano stati notificati i relativi atti di liquidazione e di accertamento. In particolare:
Di regola il versamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, nonché al pagamento degli interessi moratori dovuti per il ritardo nel pagamento (questi sono calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno sui tributi non versati).
Quadro EI - Dichiarazioni utili alla voltura catastale
Il quadro EI è una dichiarazione sostitutiva di atto notorio da utilizzare per riportare ogni utile informazione ai fini della voltura catastale degli immobili.
Il quadro si compone delle seguenti 2 Sezioni (nel vecchio modello era presente un "testo libero" nel quale indicare tali informazioni):
In particolare, se nei quadri EB e/o EC è stata barrata:
Gli elementi da riportare nella Sezione II “Cronistoria discordanza Dati intestatario”, dopo l’indicazione di ogni identificativo catastale, sono i seguenti:
Quadro Normativo |
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