Pronuncia rinviata al giudice penale, anche se annullata agli effetti civili

Pubblicato il 11 marzo 2015 Con sentenza n. 10097 depositata il 10 marzo 2015, la Corte di Cassazione, sesta sezione penale, ha disposto l’annullamento con rinvio di una pronuncia a carico dell’ex amministratore di una società fallita, cui era stata contestata la commissione di reati societari ai danni di quest’ultima.

Avverso la pronuncia della Corte d’Appello avevano fatto ricorso sia l’imputato personalmente, relativamente alle statuizioni penali, sia la curatela della società fallita costituitasi parte civile, quanto ai soli effetti civili dell’assoluzione in ordine ad alcuni capi di imputazione.

La Cassazione, con la pronuncia in questione, ha ritenuto fondati entrambi i ricorsi ed ha annullato la pronuncia impugnata con rinvio alla Corte d’appello penale per un nuovo esame.

Ha ritenuto infatti prevalere la competenza del giudice penale (quale giudice del rinvio) su quella del giudice civile, anche se, come nel caso in esame, l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata sia avvenuto ai soli effetti civili.

Ciò in adesione all'indirizzo giurisprudenziale secondo cui, il rinvio al giudice civile è limitato alle sole ipotesi in cui la sentenza di proscioglimento dell’imputato sia caducata solo in accoglimento del ricorso della parte civile, mancando o venendo in toto respinti altri ricorsi rilevanti agli effetti penali.

Nella fattispecie invece, la Suprema Corte ha accolto anche il ricorso agli effetti penali presentato dell’inputato.
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