Proroga concordato in bianco. Occorre valutazione del giudice

Pubblicato il 06 giugno 2018

La  concessione della proroga del termine per il deposito del piano concordatario da parte del debitore, in caso di concordato “in bianco”, può avvenire solo in presenza di giustificati motivi, la cui valutazione deve essere fatta dal giudice.

E’ quanto osservato nell'ordinanza n. 13999 del 31 maggio 2018 della Corte di cassazione, occupandosi del ricorso presentato da una società in liquidazione avverso la sentenza della Corte territoriale che ha respinto, non ritenendo presenti i giustificati motivi, la richiesta di proroga del termine, ex articolo 161, comma 6, legge fallimentare, per il deposito, in relazione al concordato “in bianco”, della corrispondente proposta, del piano e della documentazione.

La proroga non è dovuta ma deve essere vagliata

La ricorrente ritiene che il motivo che può giustificare la proroga è quello che consente di completare il piano e di poterlo accompagnare da una attendibile attestazione di veridicità e fattibilità.

Ma per la Corte di cassazione tale asserzione non è fondata.

L’istituto del concordato “in bianco”, che permette al debitore, su cui pende domanda di fallimento, di beneficiare del concordato disponendo di un tempo utile per preparare un piano idoneo a soddisfare i creditori, ben si presta ad abusi, posto che il solo deposito comporta il blocco delle azioni esecutive.

Ha quindi una logica il fatto che la concessione o meno della proroga al termine di presentazione del piano sia subordinata alla valutazione giurisdizionale che deve attenere alla sussistenza di ragioni idonee che possano giustificare il rinvio e dare più tempo al debitore per preparare il piano concordatario.

Nessuna norma – osservano ancora i giudici – indica che le motivazioni della proroga risiedono nella necessità di presentare un piano quanto più completo ed esauriente, che quindi darebbe seguito alla concessione della proroga come un automatismo per privilegiare la soluzione alternativa al fallimento.

Di contro, l’articolo 161, comma 6, l.f., afferma che il termine è prorogabile in presenza di giustificati motivi e che il tribunale, oltre che a verificare l’assenza di abusi, è chiamato a valutare l’esistenza dei validi motivi posti a fondamento della richiesta di proroga.

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