Il contratto di apprendistato può essere sospeso, e di conseguenza prorogato, per eventi involontari, quali la malattia, l’infortunio e la maternità. L’interpretazione estensiva dell’art. 2 comma 1 lett. h) del D.lgs. n. 167/2011 (c.d. Testo Unico sull’apprendistato), sebbene testualmente criticabile, darebbe alla contrattazione collettiva di qualsiasi livello la possibilità d’integrare la disposizione introducendo la possibilità di prorogare il contratto anche in presenza di eventi sospensivi volontari.
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