L’Agenzia delle Dogane ha stabilito di posticipare al 1° gennaio 2027 l’applicazione del sistema telematico e-DAS per la tracciabilità dei prodotti energetici soggetti ad accisa.
La proroga riguarda in particolare alcune categorie residuali, come i gas di petrolio liquefatti trasportati in modalità non predeterminata, cioè nelle operazioni di cosiddetta “tentata vendita” o in situazioni analoghe. Contestualmente, viene rinviata alla medesima data anche l’entrata in vigore dell’obbligo di utilizzare il documento elettronico e-AD per i beni sottoposti a imposta di consumo, tra cui rientrano i bitumi e gli oli lubrificanti.
La determinazione direttoriale prot. 591323 del 16 settembre 2025 prende avvio dal quadro normativo delineato dal decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, recante il Testo unico delle disposizioni in materia di accise, che disciplina le imposte sulla produzione e sui consumi nonché le relative sanzioni penali e amministrative.
A esso si affianca il decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, contenente disposizioni urgenti di carattere tributario e finanziario, e in particolare l’articolo 1, comma 1, lettera b), che attribuisce al Direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli la facoltà di stabilire tempi e modalità per la presentazione esclusivamente telematica dei documenti di accompagnamento alla circolazione dei prodotti soggetti ad accisa e ad altre imposizioni indirette previste dal Testo unico delle accise.
Sulla base di tale quadro, con la determinazione direttoriale del 27 giugno 2022 è stata introdotta, a decorrere dal 1° luglio 2022, l’obbligatorietà dell’e-DAS nazionale per i trasferimenti di determinati prodotti energetici sfusi, tra cui oli minerali, GPL per carichi predeterminati e ulteriori prodotti energetici soggetti ad accisa.
Successivamente, con determinazione dell’11 giugno 2024, tale obbligo è stato differito al 1° novembre 2025 per i prodotti assoggettati diversi da quelli già inclusi e per gli oli lubrificanti e bitumi in sospensione d’imposta, tenuto conto della necessità di ulteriori approfondimenti tecnici e procedurali.
L’Agenzia delle Dogane, con la determinazione direttoriale prot. 591323 del 16 settembre 2025, ha differito al 1° gennaio 2027 l’obbligo di utilizzare esclusivamente in forma telematica l’e-DAS nazionale per i trasferimenti sul territorio statale relativamente a quei prodotti soggetti ad accisa che non erano già inclusi nella determinazione direttoriale del 27 giugno 2022, prot. n. 285111/RU, nonché per i cosiddetti “prodotti assoggettati condizionati”.
In particolare, il rinvio riguarda anche il trasporto di gas di petrolio liquefatti (GPL) per carichi non predeterminati - casi in cui il destinatario non è censito ai fini accise e resta noto solo al depositante.
Analogamente, l’entrata in vigore dell’obbligo di adozione telematica dell’e-AD (documento per la circolazione in sospensione dell’imposta) per oli lubrificanti e bitumi, che rientrano fra i prodotti sottoposti ad imposta di consumo, è anch’essa posticipata al 1° gennaio 2027.
Tutto ciò attribuisce più tempo agli operatori per adeguarsi agli obblighi tecnici, normativi e informatici.
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