Prova del danno biologico, con certificati di medici privati

Pubblicato il 22 novembre 2017

Ha errato la Corte territoriale a non riconoscere il danno biologico subito da un bambino in occasione di un incidente avvenuto a scuola, solo perché certificato da medici privati mediante relazioni non asseverate da giuramento.

Invero la provenienza di certificazioni mediche da strutture pubbliche, quanto la loro asseverazione con giuramento, non costituiscono requisiti necessari perché le stesse possano essere prese in considerazione quale elemento di prova documentale a sostegno dei fatti che richiedano un accertamento sanitario, potendo al di più incidere sull’attendibilità del loro contenuto.

A stabilirlo la Corte di Cassazione, terza sezione civile, accogliendo il ricorso dei genitori di un bambino che si era fatto male durante l’orario di scuola, volto ad ottenere il risarcimento del danno anche biologico da parte dell’istituto scolastico. La domanda era stata dapprima respinta sia in primo che in secondo grado, con provvedimento tuttavia censurato dalla Corte Suprema, laddove i giudici d’appello avevano del tutto omesso di prendere in considerazione le certificazioni prodotte dai medici privati e non asseverate da giuramento, quando invece avrebbero tutt'al più potuto valutarne negativamente l’efficacia probatoria ad esito del loro esame.

Per di più, trattandosi di una situazione in cui l’unico mezzo per accertare e valutare i fatti allegati era la consulenza tecnica d’ufficio (peraltro espressamente richiesta) – si legge ancora nell’ordinanza n. 27574 del 21 novembre 2017 – la Corte territoriale avrebbe dovuto certamente disporla, e non rigettare la relativa domanda sulla base della contestazione del difetto di prova del danno biologico permanente. In tal modo, difatti, è stata effettivamente preclusa agli attori la possibilità di assolvere il relativo onere probatorio su di essi gravante.

Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

La trasparenza fiscale nel percorso di sostenibilità

05/08/2025

Giustizia civile: 500 giudici da remoto e organici potenziati

05/08/2025

Licenziamento per motivo oggettivo e rifiuto di mansioni inferiori

05/08/2025

ZES Marche e Umbria: via libera al rilancio economico

05/08/2025

Reddito di lavoro autonomo: l'analisi della Fondazione studi

05/08/2025

Più tempo per codice dello spettacolo, contratti di lavoro e equo compenso

05/08/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy