Prova scritta di avvocato: non si copia il parere motivato

Pubblicato il 24 febbraio 2011 I giudici del Tar di Napoli, con sentenza n. 582 del 28 gennaio 2011, hanno rigettato il ricorso presentato da una candidata all'esame di avvocato contro il provvedimento con cui era stata disposta la sua non ammissione alle prove orali per intervenuto annullamento della prova scritta in quanto era risultata – a detta della commissione esaminatrice - copiata da pareri motivati di diritto penale della edizione Simone 2009.

Per il Tar, spetta al giudizio valutativo della commissione esaminatrice “stabilire se un elaborato costituisca per la sua “impostazione” una copia più o meno rimaneggiata di un altro testo o di un'altra fonte” e ciò in quanto l'attività di correzione degli elaborati consente alla commissione una costante comparazione con i testi di riferimento e con gli stessi elaborati tra loro, “in modo da poter cogliere il carattere imitativo di un compito ed escluderne l’attributo primario della genuinità”. Poiché, inoltre, la commissione deve valutare l'elaborato nella sua globalità, non è necessario che le parti oggetto di copiatura vengano dalla stessa contrassegnate con segni grafici, “potendo ravvisarsi l'ipotesi del plagio nel riscontro della identità o della mera assonanza tra una parte o l'intero elaborato oggetto di correzione e la fonte utilizzata, e potendo tale comparazione riguardare congiuntamente o disgiuntamente sia l'aspetto solo formale sia l'aspetto squisitamente contenutistico”.
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