Prove documentali: l’efficacia non si esaurisce nel singolo grado di giudizio

Pubblicato il 17 febbraio 2023

Con sentenza n. 4835 del 16 febbraio 2023, le Sezioni Unite civili della Corte di cassazione si sono pronunciate in tema di acquisizione delle prove documentali nel processo civile, enunciando una serie di interessanti principi di diritto.

Il fatto storico rappresentato nei documenti prodotti in giudizio - hanno puntualizzato gli Ermellini - si ha per dimostrato nel processo, costituendo fonte di conoscenza per il giudice e spiegando un’efficacia che non si esaurisce nel singolo grado, né può dipendere dalle successive scelte difensive della parte che li abbia inizialmente offerti in comunicazione.

Questo alla luce del principio di “non dispersione (o di acquisizione) della prova”, operante anche per i documenti, prodotti sia con modalità telematiche che in formato cartaceo.

Il giudice d’appello - ha continuato il Collegio di legittimità - è tenuto ad esaminare un documento ritualmente prodotto in primo grado nel caso in cui la parte interessata ne faccia specifica istanza nei propri scritti difensivi.

In tale contesto, affinché lo stesso giudice possa procedere all’autonomo e diretto esame del documento già prodotto in formato cartaceo nel giudizio di primo grado, così da dare risposta ai motivi di impugnazione o alle domande ed eccezioni riproposte su di esso fondati, "il documento può essere sottoposto alla sua attenzione, ove non più disponibile nel fascicolo della parte che lo aveva offerto in comunicazione, mediante deposito della copia rilasciata alle altre parti a norma dell’art. 76 disp. att. c.p.c.".

E' inoltre possibile che l'organo giudicante di secondo grado possa porre a fondamento della propria decisione il documento prodotto in formato cartaceo non rinvenibile nei fascicoli di parte, apprezzandone il contenuto trascritto o indicato nella decisione impugnata, o in altro provvedimento o atto del processo.

Se lo ritiene necessario, può anche ordinare alla parte interessata di produrre, in copia o in originale, determinati documenti acquisiti in primo grado.

Nel caso in cui, infine, la parte abbia compiuto una puntuale allegazione del fatto rappresentato dal documento cartaceo prodotto in primo grado, del quale invochi il riesame in sede di gravame, e la controparte neppure abbia provveduto ad offrire in comunicazione lo stesso nel giudizio di secondo grado "sarà quest’ultima a subire le conseguenze di tale comportamento processuale, potendo il giudice, il quale ha comunque il dovere di ricomporre il contenuto di una rappresentazione già stabilmente acquisita al processo, ritenere provato il fatto storico rappresentato dal documento nei termini specificamente allegati nell’atto difensivo".

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