Proventi esenti e riporto delle perdite fiscali

Pubblicato il 30 dicembre 2025

È stato pubblicato sul sito del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell’Economia e delle Finanze l’atto di indirizzo del 22 dicembre 2025, che fornisce chiarimenti in merito alla disciplina del riporto delle perdite fiscali nei periodi d’imposta in cui sono presenti proventi esenti.

Il documento precisa che i contributi destinati alle imprese, inclusi quelli riconosciuti sotto forma di crediti d’imposta, non rientrano tra i proventi esenti o esclusi, qualora le norme istitutive stabiliscano espressamente la loro irrilevanza ai fini della determinazione del reddito d’impresa, della base imponibile IRAP e del calcolo del pro-rata di deducibilità delle spese generali e degli interessi passivi, ai sensi degli articoli 61 e 109, comma 5, del TUIR.

Ferma restando la deducibilità dei costi correlati, tali contributi non incidono, pertanto, sull’ammontare delle perdite fiscali riportabili determinato ai sensi dell’articolo 84 del TUIR.

L’atto di indirizzo richiama il quadro normativo di riferimento, in particolare:

Distinzione tra proventi esenti ed altri proventi fiscalmente irrilevanti

Il documento del 22 dicembre 2025 ribadisce la distinzione tra proventi esenti, proventi esclusi e una ulteriore categoria di proventi che, pur non concorrendo alla formazione del reddito, non possono essere qualificati né come esenti né come esclusi.

In tale ambito rientrano i contributi destinati alle imprese, compresi quelli erogati sotto forma di crediti d’imposta, per i quali le norme istitutive prevedono espressamente che:

Secondo il Mef, tale scelta normativa evidenzia la volontà del legislatore di attribuire a questi contributi una irrilevanza fiscale qualificata, distinta sia dal regime dei proventi esenti sia da quello dei proventi esclusi.

Effetti sul riporto delle perdite fiscali

Poiché l’articolo 84 del TUIR fa riferimento esclusivamente ai proventi esenti, l’atto di indirizzo chiarisce che tale disposizione non trova applicazione nei confronti dei contributi che non concorrono alla formazione del reddito nei termini sopra indicati.

Ne consegue che:

Ambito applicativo

Le conclusioni contenute nell’atto di indirizzo si estendono a tutte le disposizioni agevolative che adottano formulazioni normative analoghe, comprese quelle introdotte in occasione dell’emergenza COVID-19.

Gli Uffici dell’Amministrazione finanziaria sono tenuti ad attenersi ai chiarimenti forniti nel documento nello svolgimento dell’attività interpretativa e applicativa.

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