Provvigione al mediatore anche senza abitabilità

Pubblicato il 22 febbraio 2017

La Cassazione ha precisato quali sono i casi in cui si può ravvisare una responsabilità del mediatore - che può giustificare il rifiuto di corrispondere il relativo compenso - per quanto riguarda la mancata informazione sul possibile conseguimento del certificato di abitabilità relativo all’immobile oggetto del preliminare di vendita.

Secondo la Corte, detta responsabilità può affermarsi solamente nel caso in cui lo stesso abbia taciuto informazioni e circostanze da lui conosciute, oppure abbia riferito circostanze in contrasto con quanto a sua conoscenza o, ancora, abbia omesso di procedere ad una verifica in tal senso dopo aver ricevuto espresso incarico da uno dei committenti, ovvero abbia erroneamente adempiuto allo specifico incarico.

Va, difatti, data continuità all’orientamento di giurisprudenza secondo cui è escluso che la responsabilità del mediatore professionale possa estendersi ad indagini di carattere tecnico, quale quella consistente nella verifica delle condizioni per il rilascio del certificato di abitabilità, indagini che esulano, obiettivamente, dal novero delle cognizioni specialistiche esigibili in relazione alla categoria professionale di appartenenza.

Diritto alla provvigione a prescindere della stipula del definitivo

E’ quanto sottolineato con sentenza n. 4415 depositata il 21 febbraio 2017 e con la quale è stato rigettato il ricorso del promissario acquirente di un immobile contro la decisione dei giudici di merito di condanna del medesimo al pagamento della provvigione spettante al mediatore di una compravendita immobiliare, affare concluso con la stipula di un preliminare di vendita che, tuttavia, era stato poi risolto, essendo emerso che l’immobile non era provvisto di certificato di abitabilità.

I motivi del ricorso sono stati ritenuti infondati in quanto, nella specie, non si imputava al mediatore di aver fornito informazioni inveritiere o di non avere assolto ad uno specifico incarico di verifica.

Il diritto al compenso, in definitiva, rimaneva valido e intangibile a prescindere dal fatto che successivamente le parti non fossero giunte alla stipula del contratto definitivo.

 

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