Pubblicazione libri, gestione siti e conferenze. L’utente Facebook resta “consumatore”

Pubblicato il 15 novembre 2017

Lo svolgimento di attività quali la pubblicazione di libri, la tenuta di conferenze, la gestione di siti web o la raccolta di fondi, non comporta la perdita dello status di consumatore. L’utente che svolga tali attività, può dunque citare in giudizio Facebook – dinanzi al giudice dello Stato in cui ha il domicilio – per eventuali controversie circa l’utilizzo del proprio account.

E’ questa l’interpretazione fornita dall’Avvocato generale Michal Bobek - nelle conclusioni del 14 novembre 2017; Causa C 498/16 – circa l’art. 15, par. 1 Regolamento CE n. 44/2001, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale.

La Corte di Giustizia Ue, era stata interpellata da un cittadino austriaco che aveva intentato un’azione giudiziaria – dinanzi ad un giudice del proprio paese – contro Facebook Irlanda, per aver quest’ultima società violato i propri diritti alla riservatezza ed alla protezione dei dati. Il cittadino si era fatto carico, nella medesima causa, di sette analoghe violazioni, da parte di altri utenti (non tutti residenti in Austria ed alcuni anche fuori Europa) che gli avevano ceduto il loro diritto a contestare.

Quanto alla competenza speciale aggiuntiva (del giudice austriaco interpellato), l’Avvocato generale, nelle sue conclusioni, ha chiarito che un consumatore non può far valere, contemporaneamente ai propri diritti, altri diritti aventi lo stesso oggetto ceduti da altri consumatori domiciliati in altre località, all’interno dello Stato membro, in altro Stato membro o, come in tal caso, addirittura in Paesi terzi.

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