Quantificazione dell'assegno di divorzio: se i redditi degli ex coniugi sono accertati non è necessario il ricorso alla Gdf

Pubblicato il 06 settembre 2010
La Corte di cassazione, con sentenza n. 6685 del 2010, ha confermato la decisione con cui il Tribunale di Cagliari, prima, e la Corte d'appello, poi, avevano stabilito l'assegno di divorzio che un uomo avrebbe dovuto corrispondere nei confronti della ex moglie sulla base degli elementi forniti dai due e senza procedere alle indagini della polizia tributaria. 

I giudici di legittimità, in particolare, hanno sottolineato come ”la discrezionalità di cui è certamente munito il giudice di merito nel disporre indagini patrimoniali attraverso la Polizia Tributaria, ai sensi del richiamato della Legge n. 898 del 1970, articolo 5, comma 9, nel testo novellato dalla Legge n. 74 del 1987, articolo 10, trova il suo limite nella impossibilità da parte del giudice medesimo di motivare la propria decisione per mancanza di elementi utili di valutazione”. Tuttavia, allorchè - come nel caso in esame - sia stato possibile da parte della Corte d'Appello, con un apprezzamento di merito incensurabile in sede di legittimità, accertare i redditi di ciascun coniuge, “correttamente viene omesso il ricorso a tale ulteriore strumento di verifica”.
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