Quantificazione dell'assegno di divorzio: se i redditi degli ex coniugi sono accertati non è necessario il ricorso alla Gdf

Pubblicato il 06 settembre 2010
La Corte di cassazione, con sentenza n. 6685 del 2010, ha confermato la decisione con cui il Tribunale di Cagliari, prima, e la Corte d'appello, poi, avevano stabilito l'assegno di divorzio che un uomo avrebbe dovuto corrispondere nei confronti della ex moglie sulla base degli elementi forniti dai due e senza procedere alle indagini della polizia tributaria. 

I giudici di legittimità, in particolare, hanno sottolineato come ”la discrezionalità di cui è certamente munito il giudice di merito nel disporre indagini patrimoniali attraverso la Polizia Tributaria, ai sensi del richiamato della Legge n. 898 del 1970, articolo 5, comma 9, nel testo novellato dalla Legge n. 74 del 1987, articolo 10, trova il suo limite nella impossibilità da parte del giudice medesimo di motivare la propria decisione per mancanza di elementi utili di valutazione”. Tuttavia, allorchè - come nel caso in esame - sia stato possibile da parte della Corte d'Appello, con un apprezzamento di merito incensurabile in sede di legittimità, accertare i redditi di ciascun coniuge, “correttamente viene omesso il ricorso a tale ulteriore strumento di verifica”.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Nuovo bonus mamme 2025: al via le domande all’INPS

29/10/2025

Sicurezza sul lavoro, dal Cdm ok al decreto

29/10/2025

Bonus carta 2025: ultimi giorni per le domande

29/10/2025

Donazione di quote societarie: quando spetta l’esenzione

28/10/2025

Bonus ristrutturazioni 2025: esclusa la detrazione al 50% per i residenti all’estero

28/10/2025

Immobile iscritto in catasto? Imu è dovuta anche senza abitabilità

28/10/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy