Con il messaggio n. 1966 del 20 giugno 2025, l’INPS comunica l’erogazione, con la mensilità di luglio 2025, della somma aggiuntiva (c.d. quattordicesima, prevista dall’art. 5, commi 1-4, del D.L. 81/2007, come modificato dalla L. 232/2016, art. 1, comma 187).
La corresponsione è effettuata, di regola, d’ufficio. Coloro che non ricevono la quattordicesima, ma ritengono comunque di averne diritto, devono presentare apposita domanda.
La quattordicesima spetta ai pensionati:
Ricevono la quattordicesima d’ufficio con la mensilità di luglio 2025 i pensionati i cui dati reddituali risultano già nelle banche dati INPS. La somma aggiuntiva è erogata in via provvisoria, basandosi sui redditi 2021 qualora non siano disponibili dati più recenti.
Hanno invece diritto alla somma aggiuntiva con la rata di dicembre 2025:
La verifica reddituale si differenzia tra prima concessione e concessioni successive:
In caso di prima concessione della quattordicesima (cioè per chi non ha mai ricevuto la somma negli anni precedenti), il diritto viene verificato sulla base di tutti i redditi posseduti nel 2025.
Nel caso di concessione successiva alla prima, la verifica avviene nel seguente modo:
In assenza dei dati reddituali completi per il 2024 o 2025, per le pensioni dei sistemi integrati si possono utilizzare redditi disponibili fino all’anno 2021, in via provvisoria. L’accertamento definitivo del diritto avverrà sulla base dei redditi effettivi, trasmessi dall’Agenzia delle Entrate.
Per il riconoscimento della quattordicesima si prende in considerazione il reddito annuo individuale del richiedente, che deve risultare inferiore ai limiti previsti in base agli anni di contribuzione del pensionato ex lavoratore dipendente o autonomo
NOTA BENE: L’INPS fornisce la tabella dei limiti reddituali previsti per l’anno 2025 con lo stesso messaggio n. 1966 del 20 giugno 2025). I criteri seguono la logica introdotta dal 2017:
Viene applicata una clausola di salvaguardia: qualora il reddito complessivo individuale annuo risulti superiore a 1,5 volte o a 2 volte il trattamento minimo (T.M.) e inferiore a tale limite incrementato della somma aggiuntiva spettante, l’importo viene comunque riconosciuto fino a concorrenza del limite maggiorato della somma spettante.
Si ricorda che il trattamento minimo mensile per il 2025 è pari a € 603,40, da cui derivano un T.M. annuo x 1,5 pari a € 11.766,30 e un T.M. annuo x 2 pari a € 15.688,40.
Gli importi si dividono su tre fasce di anzianità contributiva e si differenziano per lavoratori dipendenti e lavoratori autonomi e TM annuo (x 1,5, tabella A e x 2, tabella B)
La misura della somma aggiuntiva è indicata nella seguente tabella:
Anni di contribuzione per lavoratori dipendenti |
Anni di contribuzione per lavoratori autonomi |
Pensione fino a 1,5 volte il trattamento minimo (per il 2025: 11.766,30 euro) |
Pensione da1,5 a 2 volte il trattamento minimo (per il 2025: 15.688,40 euro) |
Fino a 15 |
Fino a 18 |
437 euro |
336 euro |
Oltre 15 fino a 25 |
Oltre 18 fino a 28 |
546 euro |
420 euro |
Oltre 25 |
Oltre 28 |
655 euro |
504 euro |
Per effettuare una verifica guidata del diritto alla quattordicesima, l’INPS ha reso disponibile la sezione “Bonus Quattordicesima” del Consulente digitale delle pensioni.
Chi ritiene di avere diritto alla somma ma non l’ha ricevuta, deve presentare apposita domanda di ricostituzione online, denominata “RICOSTITUZIONE REDDITUALE PER QUATTORDICESIMA”, accedendo al sito istituzionale dell'INPS con la propria identità digitale (SPID - Sistema pubblico di Identità Digitale – almeno di II livello, CNS - Carta Nazionale dei Servizi o CIE - Carta di identità elettronica 3.0 - o eIDAS).
Oppure, ci si può rivolgere ai patronati.
Il credito della quattordicesima è indicato:
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