Quattordicesima mensilità: come calcolarla e quando corrisponderla

Pubblicato il 19 giugno 2025

Al via il calcolo della quattordicesima mensilità. Nel mese di giugno, molti professionisti e datori di lavoro, per i quali i contratti collettivi applicati prevedono la corresponsione della mensilità aggiuntiva pre-feriale, sono chiamati a determinare l’importo spettante ai lavoratori dipendenti.

La quattordicesima è, come noto, un elemento della retribuzione differita, pari generalmente ad una mensilità, da rapportare alla percentuale part-time ed ai ratei maturati nel periodo 1° luglio – 30 giugno.

A differenza della tredicesima mensilità, la quattordicesima è riconosciuta in forza di disposizioni derivanti esclusivamente dalla contrattazione collettiva, sia nazionale che, eventualmente, aziendale, la quale ne fissa gli elementi retributivi ricorrenti da tenere in considerazione ai fini del quantum spettante e la scadenza di corresponsione.

Si rammenta che, laddove la quattordicesima mensilità venga riportata in un cedolino separato rispetto al mese fiscale di riferimento, non dovranno essere valorizzate le detrazioni da lavoro dipendente che – come di consueto – sono rapportate ai giorni di calendario dell’anno e, conseguentemente, porteranno a un netto in busta sensibilmente inferiore rispetto alle mensilità c.d. ordinarie. Naturalmente, detta evidenza sarà solo provvisoria, sicché la stessa troverà il giusto conguaglio fiscale solo nelle operazioni di fine anno, ovvero alla cessazione infrannuale del rapporto di lavoro.

A chi spetta la quattordicesima mensilità?

Come anticipato in premessa, la quattordicesima mensilità fa parte della c.d. retribuzione differita, ovverosia quella parte di retribuzione che, pur maturando nel corso del rapporto di lavoro, viene corrisposta in un momento successivo, diverso dalla normale retribuzione mensile. Giuridicamente, l’esistenza di elementi di retribuzione differita trova la propria ragione nel fornire al percettore una fonte di reddito aggiuntiva in particolari e specifici momenti dell’anno, sicché la quattordicesima mensilità appare strettamente legata al periodo estivo pre-feriale.

Essendo un elemento della retribuzione di derivazione contrattuale, il diritto alla percezione è sancito esclusivamente dal contratto collettivo, anche aziendale, applicato o applicabile al rapporto di lavoro, che ne definisce altresì le modalità di calcolo, il periodo di maturazione ed i termini di erogazione.

La quattordicesima matura generalmente in dodici ratei mensili, nel periodo intercorrente tra il 1° luglio e il 30 giugno.

 

Nota Bene
La tredicesima mensilità, invece, trova anch’essa la propria origine nella contrattazione collettiva (accordo collettivo nazionale dell’industria 5 agosto 1937), ma è stata successivamente consacrata a favore di tutti i lavoratori dipendenti con il decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1960, n. 1070. Essa, infatti, non è derogabile in pejus nemmeno dalla contrattazione collettiva, sia essa nazionale o aziendale.

A quanto ammonta la quattordicesima mensilità?

Essendo un elemento della retribuzione contrattuale, la disciplina della quattordicesima mensilità è interamente demandata alle parti sociali, sia in ordine alla sua maturazione sia con riferimento agli elementi retributivi utili al suo calcolo.

Normalmente, l’erogazione è fissata tra la seconda metà del mese di giugno e la prima decade del mese di luglio di ogni anno, secondo i ratei (12) maturati dal singolo lavoratore. Pertanto, così come avviene per le ferie, i permessi retribuiti o la tredicesima mensilità, la maturazione di un dodicesimo di quattordicesima avviene – secondo le prescrizioni contrattuali – per mesi interi di lavoro ovvero per frazioni pari o superiori ad un periodo di quindici giorni.

Ciò sta a significare che, se il rapporto di lavoro si è svolto interamente per un periodo di dodici mesi – normalmente considerati dal 1° luglio dell’anno precedente al 30 giugno dell’anno di corresponsione – al lavoratore dovrà essere riconosciuta una quattordicesima mensilità in misura intera, ovverosia per un importo generalmente pari ad una mensilità di retribuzione normalmente erogata. Diversamente, nel caso in cui il rapporto si sia svolto per un periodo inferiore ai dodici mesi – nel medesimo range temporale di cui sopra – l’importo della quattordicesima spettante dovrà essere riproporzionato in tanti dodicesimi quanti sono i mesi computabili del contratto individuale di lavoro.

Chiaramente, oltre ad un eventuale riproporzionamento determinato dall’arco temporale di maturazione, l’importo della mensilità aggiuntiva deve essere rapportato alla percentuale part-time del contratto individuale di lavoro e quindi determinato sulla base delle effettive ore di lavoro contrattualizzate.

Nota Bene
In caso di cessazione del rapporto di lavoro infrannuale i ratei di quattordicesima maturati devono essere corrisposti nella mensilità di competenza contenente le ultime spettanze retributive maturate.

 

La retribuzione minimale da prendere a riferimento per il calcolo della quattordicesima mensilità è la retribuzione prevista per la mensilità di scadenza del pagamento. Pertanto, nel caso in cui il contratto collettivo preveda la corresponsione della quattordicesima mensilità entro il 30 giugno 2025, il calcolo del quantum spettante dovrà essere effettuato prendendo a riferimento gli elementi di paga vigenti per il mese di competenza giugno 2025.

Salvo espresse deroghe, concorrono normalmente al calcolo della quattordicesima i seguenti elementi retributivi:

Sono, diversamente, escluse:

L’elenco di cui sopra deve intendersi a mero titolo esemplificativo, potendo il contratto collettivo escludere espressamente talune voci retributive, anche ricorrenti.

Nota Bene
Nel contratto collettivo FIPE – Pubblici esercizi, ad esempio, vengono espressamente esclusi dal calcolo della quattordicesima mensilità gli elementi di paga ricorrenti correlati all’anzianità di servizio (c.d. scatti di anzianità).

 

La quattordicesima mensilità, così come gli altri istituti retributivi, concorre interamente alla formazione dell’imponibile contributivo del mese ed è assoggettata ad imposizione fiscale ordinaria. Al riguardo, si evidenzia che sulla singola mensilità aggiuntiva non trovano applicazione le detrazioni per lavoro dipendente, fermo restando che, in sede di conguaglio di fine anno o di cessazione, essa concorrerà con gli altri redditi percepiti nel medesimo periodo d’imposta a determinare l’imposizione fiscale definitiva.

Di seguito alcuni esempi di calcolo:

Mesi di maturazione

Orario di lavoro

Minimo CCNL

Quattordicesima lorda

12 mesi

40 ore (Full-time)

€ 1.941,37

€ 1.941,37

12 mesi

25 ore (Part-time 62,5%)

€ 1.941,37

€ 1.213,36

10 mesi

40 ore (Full-time)

€ 1.941,37

€ 1.617,81

10 mesi

25 ore (Part-time 62,5%)

€ 1.941,37

€ 1.011,13

Periodi di assenza e casi di non maturazione del rateo

Alcuni particolari eventi possono incidere sulla determinazione e/o maturazione della quattordicesima mensilità. Se, generalmente, gli eventi retribuiti quali malattia, infortunio, maternità, paternità, congedo matrimoniale, riposi per allattamento, permessi per donazione sangue, godimento di ferie, permessi, festività, non incidono sul computo ai fini della quattordicesima mensilità, alcuni specifici periodi di assenza non risultano utili alla maturazione o, comunque, determinano, in misura proporzionale, una riduzione della mensilità aggiuntiva in argomento. Rientrano, in tale fattispecie, le assenze a titolo di:

Attenzione
Ai sensi dell’art. 34, comma 5, decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, i periodi di congedo parentale sono computati nell’anzianità di servizio e non comportano la riduzione di ferie, riposi, tredicesima mensilità o gratifica natalizia, ad eccezione degli emolumenti accessori connessi all’effettiva prestazione in servizio, salvo quanto diversamente disposto dalla contrattazione collettiva. Pur non agendo, la suddetta norma, sulla quattordicesima mensilità, i contratti collettivi potrebbero – in deroga – prevedere la piena maturazione del rateo ancorché il dipendente, nel periodo in considerazione, fruisca del congedo parentale previsto dal citato Testo Unico. Ad esempio, ai sensi dell’art. 184 del CCNL Fipe – Pubblici esercizi, “A far data dal 1° dicembre 2027 i periodi di congedo parentale saranno computati ai fini della integrale maturazione e corresponsione della quattordicesima mensilità”.

Quattordicesima mensilità dai CCNL più comuni

Di seguito, alcune regole dei CCNL più comuni in tema di quattordicesima mensilità.

CCNL

Elementi di computo

Scadenza

Alberghi – Confcommercio

Paga base, contingenza, scatti, terzo elemento, quote provinciale, trattamenti integrativi aziendali

30 giugno

Alimentari industria

Retribuzione tabellare

30 giugno

Commercio/Terziario - Confcommercio

Retribuzione di fatto

1° luglio

Igiene ambientale

Retribuzione tabellare escluso indennità integrativa mensili e EDR

15 luglio

Istituti socio assistenziali – UNEBA

Lavoratori con 12 mesi di anzianità: 20%;

Lavoratori dal 13° mese al 24° mese di anzianità: 45%;

Lavoratori dal 25° al 36° mese di anzianità: 70%;

Lavoratori dal 37° mese di anzianità: 100%.

31 luglio

Pubblici esercizi – FIPE

Retribuzione di fatto esclusi gli scatti di anzianità

1° luglio

Pulizia industria

Retribuzione di fatto

15 luglio

Studi professionali

Retribuzione di fatto

30 giugno

Vigilanza privata

Retribuzione di fatto

15 luglio

 

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