Radiato l'avvocato che trattiene denaro, anche con mandato antecedente l'iscrizione

Pubblicato il 19 novembre 2015

Con sentenza n. 23540 depositata il 18 novembre 2015, la Corte di Cassazione, Sezioni Unite civili, ha respinto il ricorso di un avvocato, confermandone la sanzione disciplinare dalla radiazione dall'Albo, per aver egli trattenuto una somma di denaro consegnatogli da un cliente per partecipare ad un incanto, senza fornire alcun rendiconto o restituire il suddetto importo neanche a seguito di condanna in sede civile.

Per sottrarsi alla condanna, il ricorrente faceva leva sul fatto che la condotta contestata si era verificata prima della sua iscrizione al registro dei praticanti, con conseguente inesistenza del potere disciplinare del Consiglio dell'Ordine e della sanzione comminata.

Censura, tuttavia, giudicata priva di fondamento dalle Sezioni unite, secondo le quali, a tal proposito, è da considerarsi assolutamente irrilevante la data in cui viene conferito mandato al professionista per l'acquisto dell' immobile all'incanto (cui per l'appunto il ricorrente aveva fatto riferimento), così come non assume alcun rilievo la data in cui si svolge l'incanto medesimo.

Il fatto addebitato all'avvocato, nella fattispecie, è infatti assai più articolato, essendo stato contestata non solo e non tanto la mancata partecipazione all'incanto, quanto, soprattutto, la condotta concretatasi nel trattenimento della somma senza rendicontazione né restituzione, neppure a seguito di condanna civile.

 

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