Raggruppamento temporaneo di imprese. Obblighi di fatturazione ricadono sulle singole associate

Pubblicato il 18 dicembre 2018

Gli obblighi di fatturazione in caso di raggruppamento temporaneo di imprese (Rti) istituito per l’esecuzione di un appalto pubblico è il contenuto del principio di diritto n. 17, del 17 dicembre 2018, emesso dall’agenzia delle Entrate.

L’A.F. fa presente che il rapporto che si instaura tra le associate e la capogruppo di un raggruppamento temporaneo di imprese, istituito per eseguire i lavori di un appalto pubblico, giuridicamente rientra nel mandato collettivo speciale con rappresentanza.

Questo, ai sensi dell’articolo 48, comma 16, del Codice dei contratti pubblici (Dlgs 50/2016), non comporta né l’organizzazione né l’associazione degli operatori economici riuniti che, pertanto, mantengono la propria autonomia ai fini della gestione, degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali.

In conclusione, per i lavori di competenza eseguiti da ciascuna impresa, gli obblighi di fatturazione (articolo 21 del DPR 633/1972), nei confronti della stazione appaltante, vanno assolti dalle singole imprese associate.

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