Trasferimenti, retrocessioni e subentri nel ramo d’azienda non escludono la continuità del rapporto di lavoro: la Cassazione chiarisce i confini applicativi dell’art. 2112 c.c. (sul mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento d'azienda).
La recente sentenza n. 12274 del 9 maggio 2025 della Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, offre l’occasione per un approfondimento sul tema della retrocessione di ramo d’azienda e sulle tutele riconosciute ai lavoratori nei casi di trasferimento aziendale.
L’art. 2112 del Codice Civile, come noto, disciplina la continuità del rapporto di lavoro in presenza di cessione (o trasferimento) d’azienda o di ramo d’azienda.
La giurisprudenza ne ha progressivamente esteso l’ambito applicativo anche a vicende complesse e articolate, quali l’affitto con successiva retrocessione e nuovo affitto d’azienda.
L’art. 2112 c.c. garantisce che, in caso di trasferimento d’azienda, i rapporti di lavoro proseguano con il cessionario, senza soluzione di continuità e alle medesime condizioni contrattuali. Tale disposizione si applica anche nelle ipotesi di affitto d’azienda, in cui l’affittuario assume temporaneamente la gestione dell’impresa o di una sua parte funzionalmente autonoma, con conseguente subentro nei rapporti di lavoro.
Il principio si estende anche ai casi di retrocessione, ovvero alla restituzione dell’azienda da parte dell’affittuario al proprietario, e successivamente a un nuovo affittuario. L’obiettivo è impedire che i cambi di gestione si traducano in una perdita delle garanzie occupazionali, eludendo così la ratio protettiva della norma.
La controversia posta all'esame della Suprema corte trae origine dalla domanda presentata da una lavoratrice, impiegata presso una società (gestore di una gelateria in affitto d’azienda), che si era vista comunicare la cessazione del contratto di affitto da parte del datore di lavoro. Le era stato indicato che il rapporto sarebbe proseguito con la società proprietaria dell’azienda.
Tuttavia, la società proprietaria aveva negato ogni obbligo nei confronti della lavoratrice, dichiarando di aver chiuso i locali. Poco dopo, la medesima attività era stata riaperta, nella stessa sede e con la stessa insegna, da un nuovo soggetto (secondo affittuario).
La lavoratrice aveva quindi convenuto in giudizio le società coinvolte (cedente, cedutaria e subentrante), chiedendo che fosse accertata la prosecuzione del rapporto di lavoro senza soluzione di continuità, ai sensi dell’art. 2112 c.c., e domandando la reintegrazione o, in subordine, il risarcimento del danno.
Nei due gradi di merito la domanda era stata rigettata, ma la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso con rinvio, riconoscendo che sussistono i presupposti per l’applicazione dell’art. 2112 c.c. anche in caso di retrocessione e successivo nuovo affitto del ramo d’azienda.
Nella sentenza in commento, la Suprema Corte ha chiarito che una sospensione temporanea dell’attività lavorativa, avvenuta tra la restituzione dell’azienda e la stipula di un nuovo contratto di affitto, non poteva di per sé interrompere la continuità aziendale.
In particolare, è stato riconosciuto che:
Un ulteriore aspetto chiarito dalla sentenza concerne la qualificazione giuridica delle comunicazioni inviate ai dipendenti in vista della retrocessione. La Corte ha ritenuto erronea l’interpretazione secondo cui una lettera, con cui si comunica il subentro di un nuovo datore di lavoro, debba essere considerata come atto di recesso unilaterale (licenziamento).
La comunicazione ex art. 2112 c.c. non interrompe il rapporto di lavoro ma assicura la prosecuzione con il nuovo titolare dell’azienda o del ramo trasferito.
Nella sua disamina, in definitiva, la Suprema corte ha evidenziato che l’art. 2112 del Codice Civile si applica anche nei casi di affitto e successiva retrocessione dell’azienda, garantendo la continuità del rapporto di lavoro. Il subentro del cessionario, anche temporaneo, comporta un obbligo di mantenimento dei rapporti lavorativi, che non può essere eluso con la sola restituzione formale dell’azienda.
Tale disciplina si estende anche alle ipotesi di doppia retrocessione, ossia quando, dopo una prima restituzione, l’azienda viene riaffittata a un nuovo soggetto.
È ammessa, in tale contesto, una sospensione temporanea dell’attività, purché sia funzionalmente collegata al passaggio e non alteri la sostanza del fenomeno traslativo.
Il principio trova fondamento nella ratio garantista dell’art. 2112 c.c., volta a preservare l’occupazione e i diritti acquisiti dei lavoratori anche nelle vicende complesse di successione aziendale.
Principi affermati dalla Cassazione
La decisione n. 12274/2025, in sostanza, ribadisce i seguenti principi di diritto:
Secondo la Cassazione, nella specie, i giudici di merito avevano erroneamente escluso l’applicazione dell’art. 2112 c.c., attribuendo rilievo a una ristrutturazione dei locali e a una breve sospensione dell’attività, elementi non sufficienti a interrompere la continuità aziendale nel contesto di una retrocessione seguita da nuovo affitto d’azienda.
Da qui l'accoglimento del ricorso della lavoratrice da parte della Corte di Cassazione, la quale ha cassato la sentenza della Corte d'Appello e rinviato la causa al giudice di secondo grado, in diversa composizione.
Il nuovo esame dovrà svolgersi alla luce dei principi espressi in materia di continuità del rapporto di lavoro in caso di retrocessione e successivo affitto di ramo d’azienda, valutando l’effettiva applicabilità dell’art. 2112 c.c. alla fattispecie.
Sintesi del caso | Questione dibattuta | Soluzione della Corte di Cassazione |
---|---|---|
Una lavoratrice, dopo la cessazione di un affitto di ramo d’azienda, si è vista escludere dal nuovo assetto gestionale nonostante la prosecuzione dell’attività da parte di altro soggetto, nella stessa sede e con le stesse modalità operative. | Se, in presenza di una retrocessione di ramo d’azienda seguita da nuovo affitto, con breve sospensione dell’attività, sussista la continuità del rapporto di lavoro ai sensi dell’art. 2112 c.c. | La Corte ha riconosciuto l’applicabilità dell’art. 2112 c.c., affermando che brevi interruzioni e modifiche organizzative non impediscono il subentro nei rapporti di lavoro. La comunicazione ex art. 2112 non equivale a licenziamento. Sentenza cassata con rinvio. |
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".