Rapporto tributario, la sostanza prevale sulla forma

Pubblicato il 05 aprile 2014 L'interprete, nell'individuazione della struttura del rapporto giuridico tributario, è vincolato a privilegiare la sostanza sulla forma.

Ciò che prevale, ossia, è il dato giuridico reale conseguente alla natura intrinseca degli atti e ai loro effetti giuridici, “rispetto a ciò che formalmente è enunciato, anche in maniera frazionata, in uno o più atti”.

E questo sulla base del principio della prevalenza della natura intrinseca degli atti registrati e dei loro effetti giuridici sul loro titolo e sulla forma apparente.

E' quanto sottolineato dalla Cassazione con la sentenza n. 7335 del 28 marzo 2014.

Imposta di registro

In materia di imposta di registro – ha ricordato la Corte - l'art. 20 del D.P.R. n. 131/1986, riferendosi alla intrinseca natura e gli effetti giuridici degli atti presentati alla registrazione, anche se non vi corrisponda il titolo o la forma apparente, non è solo norma interpretativa degli atti registrati.

La medesima, infatti, è anche una disposizione volta ad identificare l'elemento strutturale del rapporto giuridico tributario, che "è dato dall'oggetto e che viene fatto coincidere con gli effetti giuridici indicativi della capacità contributiva dei soggetti che li compiono".
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Prestazione Universale Inps: controlli in arrivo

06/05/2025

Deposito Bilanci 2025: guida Unioncamere con scadenze e istruzioni operative

06/05/2025

Oneri detraibili

06/05/2025

Prima casa, più tempo per vendere l'immobile precedente

06/05/2025

Plusvalenze da criptoattività: tassazione sostitutiva per persone fisiche

06/05/2025

Demansionamento: il risarcimento richiede prova del danno, no ad automatismi

06/05/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy