Garanzie rappresentanti fiscali Iva, decreto in Gazzetta

Pubblicato il 20 dicembre 2024

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 297 del 19 dicembre 2024 il decreto del ministero delle Finanze del 9 dicembre 2024 che stabilisce le caratteristiche, il valore massimale minimo e la durata della garanzia per i soggetti che ricoprono il ruolo di rappresentanti fiscali.

Detto provvedimento segue un altro decreto Mef: si tratta di quello del 4 dicembre 2024 concernente le modalità attuative dell’obbligo di rilascio di una garanzia per i soggetti non residenti nell’Ue e nel See che, mediante un rappresentante fiscale, intendano iscriversi al VIES per effettuare operazioni intracomunitarie.

L'articolo 4 del Decreto Legislativo 13/2024, noto anche come decreto “Accertamento” e adottato in attuazione della legge delega fiscale (Legge 111/2023), ha introdotto:

Tali disposizioni includono l’obbligo di possedere determinati requisiti di onorabilità e l’imposizione di una garanzia patrimoniale proporzionata al numero di soggetti rappresentati (articolo 17, comma 3 del DPR 633/72).

Sarà necessaria l’emanazione di un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate, che fornirà i necessari aspetti operativi dell’operazione.

Rappresentanti fiscali con garanzia

Per quanto riguarda le nuove condizioni richieste per l’istituto della rappresentanza fiscale, il decreto del 9 dicembre 2024 prevede, sul piano soggettivo, che i requisiti di onorabilità del rappresentante, sia esso una persona fisica o il legale rappresentante in caso di persona giuridica, debbano corrispondere a quelli già previsti per amministratori e sindaci dei CAF, come specificato nell’articolo 8, comma 1, lettere a), b), c) e d) del DM 31 maggio 1999 n. 164.

NOTA BENE: I requisiti dovranno essere certificati attraverso una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, da presentare alla Direzione Provinciale delle Entrate (DPE) competente, in base al domicilio fiscale del richiedente.

La garanzia può essere fornita attraverso una delle seguenti modalità: 

- deposito di titoli di Stato o garantiti dallo Stato; 

- fideiussione bancaria; 

- polizza assicurativa fideiussoria. 

Valori e durata della garanzia

L’importo minimo della garanzia è stabilito in base al numero di soggetti rappresentati:

Nel caso di aumento dei soggetti rappresentati, essa dovrà essere integrata, sulla base del massimale previsto per la fascia superiore

La garanzia ha validità di 48 mesi a partire dalla data in cui il rappresentante fiscale assume il ruolo, identificata con la data di presentazione della garanzia presso la Direzione Provinciale competente in base al domicilio fiscale del rappresentante.

Trascorso il termine minimo, non è necessario rinnovare la garanzia, a meno che non si verifichi un incremento nel numero dei soggetti rappresentati.

Regime transitorio

I soggetti che svolgono già il ruolo di rappresentanti fiscali alla data di pubblicazione del provvedimento sono tenuti a fornire la garanzia richiesta entro 60 giorni successivi.

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