Rappresentazione circoscritta solo ai discendenti dei figli o dei fratelli

Pubblicato il 08 gennaio 2010
La Corte di legittimità, nel testo della sentenza n. 22840 del 28 ottobre 2009, fornisce un importante chiarimento in materia di rappresentazione nella successione, istituto previsto e disciplinato dall'articolo 468 del Codice civile. In particolare, viene precisato che l'ambito di applicazione della rappresentazione - e questo a valere sia per la successione legittima che per quella testamentaria - è circoscritto nel senso che essa ha luogo a favore dei discendenti del chiamato che, nella linea retta, sia figlio e, in quella collaterale, sia fratello o sorella del defunto. Di conseguenza, sono esclusi dalla rappresentazione i discendenti del nipote ex filio.

La pronuncia della Corte prende le mosse da una causa in cui il de cuius aveva istituito erede direttamente il proprio nipote, figlio di un suo figlio, che però era premorto rispetto al testamento. Mentre il Tribunale di Patti aveva negato la rappresentazione in favore del figlio di quel nipote, per la Corte d'Appello di Messina il soggetto designato dal defunto poteva assumere la qualifica di rappresentato e, di conseguenza, i suoi discendenti quella di rappresentati. Di diverso avviso i giudici di legittimità, i quali pur riconoscendo che l'istituto della rappresentazione possa aver luogo all'infinito hanno precisato che, comunque, il primo ad essere chiamato all'eredità deve essere un figlio o un fratello; i “rappresentabili”, cioè, devono essere i figli, i fratelli o le sorelle del de cuius.
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