Rata rottamazione-ter di maggio 2020: alla cassa per pagamento

Pubblicato il 27 agosto 2021

La rata della rottamazione ter originariamente prevista per maggio 2020, grazie al DL n. 73/2021, come modificato dalla legge di conversione 106/2021, è in scadenza il 31 agosto 2021. Più precisamente i contribuenti hanno tempo fino al 6 settembre, in virtù dei 5 giorni di tolleranza ammessi.

Rate rottamazione-ter 2020 scaglionate

Per mano del DL Sostegni-bis convertito, i contribuenti hanno possibilità di scaglionare i pagamenti delle rate scadute nel 2020 come segue (quelle di febbraio e marzo 2020 sono scadute il 2 agosto 2021):

Per quanto riguarda le rate in scadenza nel 2021, invece, il pagamento dovrà avvenire in unica soluzione il 30 novembre 2021.

Il comunicato stampa dell’AdER del 27 agosto 2021 specifica che è possibile fruire, per il pagamento, dei 5 giorni di tolleranza aggiuntivi previsti dalla legge, portando così il termine al 6 settembre.

Superati i relativi termini fissati, decadono i benefici derivanti dalla definizione agevolata e i versamenti già effettuati saranno considerati a titolo di acconto sulle somme dovute.

Modalità di pagamento

I contribuenti possono utilizzare i bollettini ricevuti con la Comunicazione delle somme dovute, riferiti alla scadenza di maggio 2020. Chi ne è sprovvisto può richiederne una copia nel sito dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, nelle pagine dedicate ai provvedimenti di rottamazione-ter e saldo e stralcio.

Il pagamento può avvenire:

Infine, è possibile compensare quanto dovuto con i crediti commerciali non prescritti, certi, liquidi ed esigibili (c.d. crediti certificati) maturati per somministrazioni, forniture, appalti e servizi nei confronti della Pubblica Amministrazione.

Qualora si voglia versare solo una quota di quanto dovuto, attraverso il servizio “Conti tu” è possibile scegliere solo alcune delle cartelle e avvisi che si vogliono effettivamente pagare in forma agevolata.

Nel sito dell’Agente della riscossione, inoltre, è possibile verificare la presenza, tra gli importi da pagare in definizione agevolata, di carichi potenzialmente rientranti nello stralcio dei debiti ex DL n. 41/2021 (quindi annullabili).

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